Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

Avvocato esperto in diritto della famiglia

About     Contatti






Locazione

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Cos’è il contratto di locazione: definizione

La locazione è un contratto con il quale una parte (locatore) permette il godimento di un bene mobile o immobile ad un’altra parte (conduttore o locatario), per un periodo di tempo determinato o determinabile, in cambio di un corrispettivo in denaro. Il contratto di locazione è dunque necessariamente oneroso ed è questa la fondamentale differenza con il contratto di comodato, essenzialmente gratuito.

Contratto tipicamente consensuale (il perfezionamento si conclude al momento dello scambio del consenso, senza necessità di consegna materiale della cosa), è ad effetti obbligatori (poiché da esso non deriva l’acquisizione di alcun diritto reale sul bene, ma solo il diritto di godimento e di uso) ed è riccamente disciplinato dal codice civile e da alcune leggi specifiche.

Vediamone insieme le principali caratteristiche

Contenuto del contratto di locazione

Il contenuto dei contratti di locazione varia a seconda della tipologia contrattuale specifica che le parti scelgono di porre in essere, e delle clausole che inseriscono all’interno del contratto.

Ad ogni modo, nonostante la libertà concessa alle parti, vi sono comunque alcuni elementi che tipicamente fanno parte del contratto di locazione, e che dunque locatore e conduttore dovranno avere cura di inserire nella redazione dello stesso.

Gli elementi necessari

Si pensi, tra i principali a:

  • data di stipula del contratto: è la data di firma del contratto, a partire dalla quale (salvo che non sia pattuito un termine diverso) prenderà il decorso dello stesso. Ove coincida con la data di decorrenza, dalla data di stipula parte anche il termine che viene concesso dalla legge alle parti per effettuare la registrazione dello stesso;
  • indicazione dettagliata del conduttore e del locatore: è fondamentale includere correttamente i dati che permettono di ricostruire in modo chiaro e univoco la generalità delle parti, ovvero dei soggetti che stipulano. Per quanto concerne i dati essenziali, ci si riferisce principalmente a nome, cognome (o ragione sociale), data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o sede sociale, codice fiscale o partita IVA;
  • identificazione del bene che si fornisce in godimento e in uso. È un elemento che non può mancare all’interno di un contratto, ed è riferibile alla fornitura dei dati di dettaglio dell’oggetto dello stesso. Soprattutto nel caso di locazioni di beni immobili, dovrà riportare ogni dato idoneo. Pertanto, occorrerà procedere con l’evidenza dell’indirizzo (con precisazione di scala, piano e altri elementi che permettono la corretta individuazione del bene), dati catastali, locali e servizi di cui si compone l’immobile, eventuali pertinente, utilizzo per cui viene ceduto in locazione (es. abitazione, laboratorio, ecc.);
  • prezzo del canone di locazione e modalità di corresponsione;
  • durata della locazione.

Di prezzo (o più correttamente canone) e durata della locazione, parleremo in paragrafi separati.

Si ribadisce, ad ogni modo, che le parti potranno ben scegliere di adottare lo schema contrattuale preferito, usufruendone di uno predefinito, oppure predisponendolo liberamente ex novo.

Registrazione del contratto di locazione

Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione, le parti hanno l’obbligo di registrare il contratto. L’eccezione prevista dal legislatore è legata alla disponibilità di un contratto di durata inferiore a 30 giorni all’interno dell’anno solare.

Si consideri che la legge prevede che i contratti di locazione siano registrati dal locatore o dal conduttore, con versamento delle imposte dovute, qualunque sia l’ammontare del canone pattuito e la durata.

Il canone di locazione

Il canone della locazione, è introdotto e disciplinato dall’art. 1571 c.c. . L’articolo 1571  sottolinea come il corrispettivo sia la controprestazione del contratto di locazione, spettante al locatore per la cessione in locazione del bene al conduttore. Ne deriva che il canone della locazione sia un elemento essenziale per la “regolarità” del contratto. Laddove non sia riportato e non risulti essere determinabile, potrà determinare la nullità del contratto stesso.

Il corrispettivo, o canone di locazione, è dunque la somma di denaro he il conduttore si obbliga a versare al locatore allo scadere del periodo concordato (generalmente coincidente con un mese, sebbene nulla vieti alle parti di potersi regolare diversamente, con periodicità trimestrale o quadrimestrale).

Stando a quanto afferma il codice, la determinazione del canone è affidata alla libera pattuizione delle parti, anche se nel tempo alcune leggi specifiche in materia hanno comunque contribuito a incidere sull’autonomia contrattuale introducendo, ad esempio, canoni concordati, sistemi di blocco o di congelamento e altro ancora.

L’inadempimento del conduttore in relazione al versamento del canone può dar luogo al procedimento di sfratto per morosità.

Le voci del canone

È inoltre generalmente pattuito che il canone che viene stabilito nel contratto possa subire degli aggiornamenti periodici. Di solito l’aggiornamento avviene sulla base degli indici medi accertati dall’Istat.

In ogni caso, a scanso di equivoci e di difficoltà interpretative in contratto, le parti dovranno avere cura di specificare le varie voci di cui si compone il corrispettivo dovuto, distinguendo tra:

  • spese annue, ovvero tutte le somme che risultano essere dovute per gli oneri accessori connessi. Questo avviene per esempio per le spese per le utenze o quelle condominiali o ancora altre voci eventualmente specificate (che frequentemente sono ripartite con addebito al conduttore degli oneri relativi all’ordinaria amministrazione, e con previsione a carico del locatore di quelli relativi alle opere di straordinaria manutenzione);
  • rata, ovvero la cifra deve essere pagata ad ogni scadenza specificata nel contratto, quale somma tra le due voci precedenti, suddiviso per il numero delle rate (dodici se il pagamento è mensile).

La durata del contratto di locazione

Elemento essenziale del contratto locatizio è anche la durata del contratto di locazione.

Anche in questo caso, il legislatore è intervenuto più volte per poter disciplinare questo aspetto, stabilendo ad esempio che, nell’art. 1573 c.c., la locazione non possa superare i trent’anni. Non è prescritta però alcuna durata minima, con la conseguenza che viene lasciata alle parti ogni determinazione al riguardo.

Ne consegue che la durata del contratto viene generalmente stabilita dalle diverse leggi speciali che sono emanate in materia. Le leggi speciali si occupano di definire i termini di decorrenza, come ad esempio 4 anni per i contratti ad uso abitativo, 6 anni per i contratti ad “uso diverso” e 9 anni per uso alberghiero, così come per quanto concerne i termini di rinnovo (come ad esempio 4+4 per i contratti ad uso abitativo).

Altre clausole eventuali del contratto

Come abbiamo già rammentato, il contratto di locazione può essere liberamente personalizzato tra le parti con inserimento di altre opzioni e elementi.

Tra i più ricorrenti ricordiamo

  • caparra, o deposito cauzionale. È la somma di denaro che il conduttore consegna al locatore al momento della stipula del contratto. L’importo è versato a titolo di garanzia del rispetto delle obbligazioni in esso presenti. Dovrà poi essergli restituita, al termine del rapporto di locazione (corrisponde generalmente a due o tre mensilità);
  • cedolare secca, ovvero l’esercizio, da parte del locatore, dell’opzione prevista ex art. 3, comma 11, d.lgs. n. 23/2011. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’Irpef a cui il locatore potrà aderire. Il locatore, così facendo, non sarà tenuto a versare l’imposta di registro e quella di bollo per la registrazione.

Il contratto di locazione ad uso abitativo

La locazione ad uso abitativo è disciplinata, oltre che nelle disposizioni del codice civile (articoli 1571 e seguenti), in due leggi speciali. Queste sono la legge 392 del 1978 e, soprattutto, la legge 431 del 1998.

Le norme sulle locazioni ad uso abitativo derogano in parte quelle generali del codice civile. È prevista innanzitutto la necessaria forma scritta “ad substantiam” e cioè a pena di nullità del contratto.

La legge incide poi sulla durata del contratto, che deve essere pattuita per una durata non inferiore ai quattro anni. Al termine dei quattro anni il locatore (chi concede in locazione l’immobile) ha facoltà di recedere solo per i casi disciplinati all’articolo 3 della legge 431 del 1998. Viceversa il locatario (o conduttore) ha facoltà di recedere, unilateralmente, dal contratto in qualsiasi momento, ove sussistano “gravi motivi” dando al locatore un preavviso di almeno sei mesi (art. 3, sesto comma 431/1998).

Ove non vi siano recesso del conduttore o disdetta del locatore, il contratto dovrà rinnovarsi per una durata di ulteriori quattro anni. Al termine dei quattro anni successivi le parti saranno libere di non rinnovare il contratto.

Il contratto di natura transitoria

È previsto dall’articolo 5 della legge 431 del 1998. Il tipo contrattuale tuttavia trova la propria compiuta disciplina negli “specifici accordi locali” dei comuni che siano sedi di università o limitrofi.

In questo caso la locazione potrà avere durata inferiore ai quattro anni della disciplina generale ad uso abitativo, e sarà correlata alle esigenze particolari relative all’uso transitorio degli studenti universitari.

Alla formazione dei tipi contrattuali locali di questo tipo partecipano anche le rappresentanze degli studenti. Gli “accordi contrattuali” sono diversi a seconda del contesto in cui sono inseriti. Generalmente i comuni che prevedono queste fattispecie mettono a disposizione dei cittadini alcuni modelli nonché gli specifici accordi locali menzionati dalla sopra citata legge.

La locazione ad uso commerciale

La locazione ad uso commerciale trova fonte e disciplina nella legge numero 392 del 1978. Il contratto prevede, come stabilito all’articolo 27 della predetta legge, una durata di sei anni rinnovabili o di nove anni rinnovabili in caso di attività alberghiere o assimilabili e teatrali.

L’articolo 4 prevede la possibilità di convenire un diritto di recesso convenzionale a beneficio del solo conduttore anche in assenza di gravi motivi. Il conduttore, tuttavia, potrà sempre recedere dal contratto ove sussistano gravi motivi dando però preavviso di almeno sei mesi dal recesso.

L’articolo 28 della legge prevede la rinnovazione tacita del contratto di sei anni in sei anni o di nove anni in nove anni (per attività alberghiere o assimilabili e teatrali).

In caso il locatore non intenda rinnovare il contratto, il conduttore, secondo quanto disposto dall’articolo 34 della legge, ha diritto ad una “indennità per la perdita di avviamento”. Tale indennità è pari a 18 mensilità di canone oppure a 21 per il caso di attività alberghiere, assimilabili o teatrali.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto penale

Lo Studio Legale Carignani svolge assistenza e consulenza legale in ambito di diritto penale difendendo, nel rispetto della Legge e dell’insostituibile ruolo di garanzia dell’Avvocato, i diritti delle persone indagate o imputate in procedimenti penali o delle persone offese dal reato. In questo ambito lo studio si occupa di patrocinare, sia in sede processuale che extraprocessuale le persone fisiche o giuridiche coinvolte, sia come soggetti indagati o imputati sia come persone offese dal reato


Violenza

Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.


Stalking e molestie

L'Avv. Carignani offre tutela alle vittime del reato di stalking e anche a coloro che vengono dichiarati colpevoli di tale reato. È un reato che il nostro legislatore ha voluto inserire esplicitamente nel nostro ordinamento per poter fornire una risposta sanzionatoria a quei comportamenti che prima dell’introduzione della novità normativa venivano inquadrati in altri meno gravi delitti, come la minaccia. Inquadramenti che, in buona sostanza, non si dimostravano particolarmente efficaci per poter tutelare le vittime di questa grave condotta.


Altre categorie:

Reati contro il patrimonio, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Responsabile diritto penale - Studio Legale Da Prato

Dal 9/2014 al 5/2016

Mi occupavo della materia penale, presenziavo alle udienze penali dinanzi al Tribunale monocratico, collegiale e Giudice di Pace. Davo pareri ai clienti sulla strategia difensiva da adottare e li seguivo con impegno e serietà per tutta la durata del processo penale.

Pubblicazione legale

Telefono alla guida: via la patente e multe fino a 2.500 euro

Pubblicato su IUSTLAB

Dal divieto di fumo e cellulare alla guida ai nuovi limiti in autostrada, ecco le principali novità del testo della Riforma del Codice della Strada 2020 che oggi inizia il suo iter per l'approvazione in Parlamento. Negli ultimi sei mesi la riforma al codice della Strada iniziata a luglio 2019 ha subito una battuta d'arresto dopo la caduta del primo Governo Conte. Vediamo ora quali sono le principali novità che si vogliono mettere in atto per rendere le strade più sicure: 1. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida 2. Divieto di fumo alla guida 3. Novità per i ciclisti 4. Tutele per mamme e alunni 5. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa 6. Precedenza ai pedoni 7. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli 8. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende 9. Le altre misure da approvare. Ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida Previsto un inasprimento delle sanzioni previste per questo comportamento pericoloso che a quanto pare gli italiani non riescono a evitare e che comunque non riguarda solo i cellulare, ma tutti gli apparecchi elettronici come tablet, computer portatili, notebook e altri dispositivi similari. Per la prima violazione è prevista una multa compresa tra 422 e 1697 euro e la sospensione della patente di guida da 7 giorni a 2 mesi. Per la seconda violazione la multa aumenta tanto da arrivare a 2.588 euro e alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Consentito solo l'uso di apparecchi a viva voce o comunque muniti di auricolare a condizione che il conducente senta bene da entrambe le orecchie e per il loro funzionamento non sia richiesto l'uso delle mani. Divieto di fumo alla guida Sul divieto di fumo in auto si prevede una discussione piuttosto animata, anche se ci si aspetta parere favorevole da parte dell'esecutivo. Novità per i ciclisti Casa avanzata per le biciclette, ovvero uno spazio riservato davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore agli incroci regolamentati dalla presenza del semaforo. Alle biciclette sarà consentito circolare a doppio senso nei centri urbani e nelle strade purché rispettino il limite di velocità massimo dei 30 km orari. Conseguenza della previsione della strada ad alta intensità ciclistica e della "strada 30" urbana o extraurbana, in cui deve essere rispettato il limite dei 30. In caso di sorpasso i veicoli dovranno rispettare una certa distanza laterale dalle biciclette. Gli autobus verranno dotati di strutture apposite per il trasporto delle biciclette. I ciclisti saranno tenuti a circolare sempre su una fila unica, mai affiancati, a meno che uno di loro non sia un minore e stia alla destra dell'altro e purché non circolino su corsie e percorsi ciclabili a loro riservati. Obbligo del casco fino a 12 anni per chi circola in bici. Tutele per mamme e alunni Il limite di velocità dei 30 chilometri riguarderà anche le zone in cui si trovano gli edifici scolastici. I Comuni inoltre saranno tenuti ad adottare un'ordinanza per fissare tale limite. Gli autobus dovranno essere dotati di cintura di sicurezza a quanto pare però a partire dal 2024. Parcheggi rosa per le mamme in gravidanza o che hanno bambini di età non superiore a due anni. Una delle novità più interessanti però riguarda l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli autisti di autobus, per poter procedere a un controllo costante sull'aggiornamento della patente di guida di questi conducenti. Cinture di sicurezza e casco: doppia multa Si estende anche al conducente la sanzione comminata al passeggero che non indossa le cinture di sicurezza. Stessa regola anche nel caso in cui il passeggero di moto o scooter non indossi il casco. Precedenza ai pedoni Cambia a quanto pare la disposizione sull'attraverso pedonale. D'ora in poi i conducenti dei veicoli dovranno dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada. Non occorre quindi che la stiano già impegnando per avere la precedenza sui veicoli in marcia. Sulle autostrade nuovi limiti e accesso ai motocicli La Lega chiede d'innalzare il limite di velocità in autostrada ai 150 Km orari, inoltre si vogliono ammettere alla circolazione autostradale motocicli, velocipedi, ciclomotori di almeno 120 cc e motoveicoli elettrici superiori a 11 Kw purché condotti da maggiorenni. Nuove regole per le classi di merito di privati e aziende La prima regola prevede che l'Istituto di vigilanza per le assicurazioni debba redigere un documento da cui risulta la storia assicurativa per l'attribuzione della classe di merito. In caso di mutamento della titolarità di un'auto da una società a un socio, quest'ultimo potrà conservare la precedente classe di merito, anche se sostituisce il veicolo. Possibilità di effettuare il passaggio di proprietà tra coniugi o soggetti uniti civilmente. La classe di merito verrà mantenuta dal titolare anche in caso di furto del veicolo. Mantenimento della classe di merito anche per il coniuge o familiare del disabile intestatario del veicolo. Possibilità di mantenere la stessa classe di merito per chi ha acquistato un veicolo in leasing, anche se al termine del contratto non è in grado di riscattarlo. Le altre misure da approvare Oltre a quelle menzionate sono previste le seguenti misure: -raddoppia la durata del foglio rosa per chi deve sostenere gli esami per la patente di guida che dagli attuali sei mesi passa a 12 mesi; -in caso di mancato rispetto del divieto di sosta la sanzione passa dagli attuali minimi e massimi di 85 e 334 euro a 161 e 647 euro. Per i veicoli a due ruote la somma sarà compresa tra gli 80 e i 328 euro. I punti decurtati dalla patente salgono da 2 a 4. Previsto l'obbligo di lasciare sul parabrezza un preavviso per permettere al trasgressore di pagare la multa in misura ridotta; -notifica delle multe via Pec per tutti coloro che ne saranno muniti; -la luce gialla semaforica dovrà avere una durata minima di 3 secondi; -obbligo, per i veicoli a motore che trasportano merci, di dotarsi di sistemi per la guida assistita; -di riconvertire le licenze esistenti per svolgere servizio taxi o di noleggio; -esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i possessori dei veicoli storici; -accesso alle ZTL per i veicoli elettrici; -abolito 'obbligo degli anabbaglianti diurni al di fuori dei centri abitati; -multa raddoppiata per chi circola primo di assicurazione RCA; multe più salate per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili o vicino agli scivoli; -giro di vite sulle multe a strascico che prevedono la possibilità di riprendere con le telecamere il trasgressore senza che il conducente se ne accorga; -eliminato l'obbligo di dover presentare patente e libretto in caso di controlli da parte degli agenti perché il controllo potrà essere effettuato in via telematica.

Pubblicazione legale

IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA

Pubblicato su IUSTLAB

1. Cos'è la violenza privata? La violenza privata , disciplinata nell’ art. 610 codice penale , è collocata nelle ipotesi delittuose dei delitti contro la libertà morale, intesa come diritto di ogni individuo di autodeterminarsi senza coartazioni psichiche, sulla base di autonomi processi motivazionali. In dottrina si è discusso circa l’estensione del bene giuridico protetto dalla norma, invero si è sostenuto che la libertà morale non attiene solo alla libertà di autodeterminazione, ma anche alla capacità di intendere e volere, incriminandosi, altresì, ogni comportamento idoneo a produrne una limitazione. Inoltre, è tutelata anche la tranquillità fisica contro ogni turbativa determinata da attività di disturbo o di molestia. È un reato comune che non richiede un particolare status giuridico per la sua commissione. La condotta penalmente rilevante consiste nell’uso della violenza o della minaccia poste in essere nei confronti di terzi per costringerli a fare, tollerare od omettere qualcosa. Taluni autori ne ammettono la configurazione in forma omissiva. La nozione di violenza accolta, seppur discussa, è estensiva, ricomprendendo sia la violenza propria , ossia quella impiegata attraverso l’uso della forza fisica esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento contro la persona, che la violenza impropria , intesa come l’uso di qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà della vittima. La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto , il male, affinchè possa definirsi ingiusto, dev’essere diretto verso interessi ritenuti giuridicamente rilevanti, diversamente si tratterà di un semplice avvertimento. Il reato è ad evento naturalistico, invero la violenza o la minaccia devono essere dirette a costringere, tollerare o omettere qualcosa; per tolleranza si intende la condotta passiva della vittima costretta a lasciare che l’agente compia una certa azione. Il dolo è generico, in quanto il fine di costrizione realizza il suo momento consumativo. Quale e la pena per violenza privata? Il codice penale punisce con la pena della reclusione fino a quattro anni le condotte di chi, usando violenza o minaccia, costringe altri a fare , tollerare od omettere qualcosa. Questa è la definizione che il codice penale dà del reato di violenza privata . Impedire a taluno di uscire da una porta bloccandogli l'accesso, per esempio, è un classico caso di violenza, così come riconosciuta dal codice e interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Come si potrà agevolmente notare, lo scopo del legislatore è quello di tutelare non tanto e non solo la libertà fisica o di movimento, ma anche e soprattutto la libertà psichica della persona nei cui confronti viene commesso il reato. 2. Le aggravanti del reato di violenza privata L'art. 610 del Codice Penale, prevede delle specifiche aggravanti , che determinano un sensibile aumento di pena. Nello specifico le pene suono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa: con armi; da persona travisata; da più persone riunite; con scritto anonimo; in modo simbolico; valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete (esistenti o supposte) tutti gli altri casi previsti dall'art. 339 codice penale. 3. La violenza e la minaccia È opinione prevalente della Corte di Cassazione quella in base alla quale nel delitto di violenza privata, la violenza è una qualsiasi energia fisica dalla quale derivi una coazione personale . Proprio per questa ragione, per esempio, non ha alcuna importanza, per la configurazione di questo reato, la modalità attraverso la quale la violenza venga esercitata né i mezzi adoperati. Per ciò che concerne la minaccia, poi, deve essere precisato che non vi è alcuna distinzione tra il caso in cui la minaccia venga posta in essere attraverso espressioni verbali o attraverso atteggiamenti inequivoci. Anche in quest'ultimo caso, infatti, rileva soltanto l'idoneità dell'atteggiamento ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto. 4. Esempi di violenza privata Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché si configuri il delitto di violenza privata basta che la persona che lo subisce abbia perso o ridotto in maniera sensibile la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà : partendo da questo presupposto, è stato perciò ritenuto che integrasse il delitto la condotta del conducente di una vettura che compie manovre intimidatorie o spericolate che interferiscono in maniera consistente nella condotta di guida di un altro utente della strada, inducendolo per ciò stesso, a compiere manovre da lui non volute. In altri casi è stato ritenuto configurabile questo reato, la condotta di datori di lavoro che avevano costretto i propri dipendenti ad accettare un declassamento nelle proprie mansioni, mediante la minaccia di una collocazione fatiscente ed emarginata dal resto del contesto aziendale (Cassazione 31413 del 21.9.2006). Fonti normative: Art. 610 c.p. Sei stato vittima? Pensi di aver costretto qualcuno a fare qualcosa che non voleva? Sei indagato o imputato in un processo per violenza privata? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online . Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.

Leggi altre referenze (17)

Lo studio

Natascia Carignani
Via Benedetto Cairoli N. 61
Lucca (LU)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Carignani:

Contatta l'Avv. Carignani per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy