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Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.

Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell’interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale.

Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato de quo posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce.

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all'art. 612-bis c.p. sul presupposto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice.

Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.

Quanto al contenuto di tali condotte è bene precisare che, già in precedenza, la giurisprudenza ha ritenuto configurato il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker.

Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo.

Appare opportuno chiarire che l’elencazione appena fatta individua le condotte che sono state più frequentemente denunciate e, pertanto, non deve essere considerata esaustiva ma semplicemente esemplificativa.

Come accennato in precedenza, trattandosi di un reato di evento, la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia non è sufficiente da sola alla sua integrazione, in quanto occorre verificare che le medesime siano idonee a cagionare le tre possibili conseguenze alternative, individuate nella norma, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola.

La valutazione di idoneità deve essere condotta in concreto dal giudice, sulla base “della dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima" così per come stabilito, ex plurimis, dalla Corte Costituzionale nel 2014 con la sentenza n. 172.

Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono state espressamente individuate nella norma ed esse consistono nel cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero nell’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero nel costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sul punto occorre specificare che non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti (cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704).

Con riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703).

Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima.

Infine, per quanto concerne il riferimento all'alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato la sentenza in commento, ribadisce, infine, il principio consolidato secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi”.

Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi.

Tant’è che si parla di dolo in "itinere" quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all'ulteriore apporto criminoso.

Dalla lettura dell’intera sentenza si evince che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto civile

L'Avv. Carignani mette a disposizione della Clientela la propria esperienza nell'ambito del diritto civile. Lo Studio Legale offre pertanto un servizio di consulenza legale, che può consistere: – nella redazione di lettere, diffide e di pareri legali che possono aiutare il Cliente a decidere la strategia migliore o a valutare l’opportunità e la convenienza di iniziare una controversia davanti all’Autorità Giurisdizionale;


Diritto di famiglia

Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


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Divorzio, Diritto penale, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Differenze tra diritto privato e diritto civile

Pubblicato su IUSTLAB

Il diritto privato e di diritto civile, si contrappongono al “diritto pubblico”, che regola il funzionamento dello Stato, e sembrano essere molto simili. Esistono tra loro dei punti di contatto, però ci sono anche delle differenze. Quando si parla di legge, non si intende esclusivamente quella approvata dal Parlamento nel corso della legislatura, ma s’intendono le norme in vigore in un determinato periodo, sia quelle di “ultima generazione” sia quelle del passato. Queste norme spesso risalgono a periodi molto remoti. Il codice civile è stato emanato con un Regio Decreto del 1942. Nonostante siano trascorsi molti anni, diverse norme contenute nel testo normativo, risalgono a un’epoca lontana. Le leggi sono generali e astratte, non regolano ipotesi concrete, ma cercano di essere il più generiche possibili, in modo da essere applicabili anche a contesti che nel corso del tempo sono cambiati. Spesso le norme vengono modificate e, in alcuni casi, le disposizioni si vanno a sostituire a quelle vecchie del codice civile, mentre in altri restano separate dal codice civile costituendo testi autonomi. Quando si parla di ordinamento giuridico s’intende l’insieme delle norme emanate dallo Stato e che sono attualmente in vigore, indipendentemente dall’epoca nella quale sono state approvate. Nell’ordinamento giuridico si fa la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, che è la principale e più importante ripartizione che ci sia tra le norme giuridiche. Quando si parla di diritto pubblico si parla delle norme che regolano il funzionamento dello Stato, dei suoi organi, delle sue promanazioni, come gli enti pubblici e le amministrazioni, gli enti locali, come Comuni, Regioni e Province, e dei rapporti tra cittadini e Stato. Nel diritto pubblico rientrano il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, il diritto degli enti locali, il diritto costituzionale, il diritto tributario, che regola il pagamento delle tasse, il diritto penale. I processi penali vengono intentati dallo Stato nei confronti dei cittadini e non vedono contrapposti i cittadini tra loro come nelle controversie di diritto civile. Quando si parla di diritto privato si parla delle norme che regolano i rapporti tra privati cittadini oppure tra cittadini ed enti pubblici quando questi non esercitano il loro potere di comando. Ne costituiscono un esempio i rapporti di lavoro e i risarcimenti dei danni per attività illecite della pubblica amministrazione. Nell’ambito del diritto privato, per comodità, si adottano molte distinzioni tra le varie branche del diritto. Tra queste le più importanti sono il diritto commerciale, che regola il commercio, le aziende e le società, il diritto del lavoro e il diritto civile. Il diritto civile rappresenta una parte del diritto privato che sta in un rapporto di generale/speciale. Il diritto civile si inserisce nell’ambito del diritto privato e regola i rapporti che si stabiliscono in materia di famiglia, di proprietà di contratti, di successione ereditaria. Se il diritto civile è esclusivamente diritto privato, il diritto privato non contiene esclusivamente il diritto civile, ma anche altri rami del diritto, come il diritto commerciale. Gran parte del diritto privato è contenuta nel codice civile e ci sono molte norme che disciplinano i rapporti tra i cittadini che sono contenute in leggi distinte dal codice. Si tratta delle cosiddette leggi complementari, chiamate in questo modo perché completano la disciplina del codice regolando alcune materie in esso non considerate, oppure regolano in modo più compiuto alcune questioni per le quali il codice fornisce una disciplina unica.

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Carignani

Dal 1/2017 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.

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