Avvocato Natascia Carignani a Lucca

Natascia Carignani

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Stalking: anche una sola telefonata e pochi messaggi WhatsApp giustificano la condanna

Scritto da: Natascia Carignani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 2 gennaio 2019, n. 61.

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, nel ribadire i principi già espressi in altre sentenze, chiarisce che - indipendentemente dall’incontro fisico tra vittima e imputato – il reato di atti persecutori si configura nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l’equilibrio psichico della persona offesa.

Infatti, accertato che il tenore di dette comunicazioni era chiaramente minaccioso (ad es. ti faccio vedere io) e che si faceva riferimento esplicito alla famiglia dell’interlocutrice ed alla città nella quale viveva, per i Giudici della Cassazione risulta credibile il racconto della persona offesa la quale aveva riferito che, dopo tali conversazioni, nel timore che l’imputato potesse raggiungerla, aveva modificato il proprio stile di vita, pernottando, provvisoriamente, presso un’altra abitazione e sospendendo la propria attività professionale.

Partendo da questi presupposti, la Suprema Corte di Cassazione ha considerato integrato il reato de quo posto che si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla norma, escludendo, al contempo, che il comportamento tenuto dall’imputato potesse rientrare nelle fattispecie meno gravi di molestie o minacce.

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di cui all'art. 612-bis c.p. sul presupposto che l’imputato, con una telefonata e 12 messaggi di WhatsApp inviati, avesse adottato reiteratamente un comportamento persecutorio idoneo a cagionare nella vittima uno dei tre eventi, alternativamente previsti, dalla norma incriminatrice.

Sul punto è bene precisare che il delitto di stalking rientra nella categoria dei reati abituali e si differenzia dal reato di minaccia e molestia in quanto richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate, anche in tempi e contesti differenti, e tali condotte devono cagionare alla vittima, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da una relazione affettiva, oppure l'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa.

Quanto al contenuto di tali condotte è bene precisare che, già in precedenza, la giurisprudenza ha ritenuto configurato il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. indipendentemente dalla presenza fisica dello stalker.

Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo.

Appare opportuno chiarire che l’elencazione appena fatta individua le condotte che sono state più frequentemente denunciate e, pertanto, non deve essere considerata esaustiva ma semplicemente esemplificativa.

Come accennato in precedenza, trattandosi di un reato di evento, la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia non è sufficiente da sola alla sua integrazione, in quanto occorre verificare che le medesime siano idonee a cagionare le tre possibili conseguenze alternative, individuate nella norma, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola.

La valutazione di idoneità deve essere condotta in concreto dal giudice, sulla base “della dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima" così per come stabilito, ex plurimis, dalla Corte Costituzionale nel 2014 con la sentenza n. 172.

Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono state espressamente individuate nella norma ed esse consistono nel cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero nell’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero nel costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Sul punto occorre specificare che non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti (cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704).

Con riferimento al perdurante e grave stato di ansia o di paura sofferto dalla persona offesa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, ai fini della sussistenza del reato de quo, sia sufficiente che gli atti persecutori abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703).

Mentre per quanto riguarda il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima.

Infine, per quanto concerne il riferimento all'alterazione delle proprie abitudini di vita occorre verificare se la vittima, a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, ha modificato quel complesso di comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato la sentenza in commento, ribadisce, infine, il principio consolidato secondo il quale “nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; esso, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi”.

Non è necessaria, dunque, una rappresentazione anticipata del risultato finale, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi.

Tant’è che si parla di dolo in "itinere" quale rappresentazione di tutti gli episodi già posti in essere, della loro frequenza e del nesso che li collega all'ulteriore apporto criminoso.

Dalla lettura dell’intera sentenza si evince che i Giudici, nel confermare i principi già espressi in precedenti pronunce, hanno voluto ribadire che per la configurazione del reato di stalking non è necessario né un arco temporale ampio né tanto meno un numero elevato di telefonate o messaggi dal contenuto minaccioso.


Avv. Natascia Carignani - Avvocato esperto in diritto della famiglia

L’Avv. Carignani opera nell'ambito del diritto civile e prevalentemente si occupa di diritto di famiglia dall'inizio della sua esperienza professionale. Laureatosi all’Università di Giurisprudenza di Pisa ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali.




Natascia Carignani

Esperienza


Diritto di famiglia

Ho seguito numerosi divorzi e separazioni, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Ho seguito separazioni di ogni tipo, seguendo coppie che non riescono più a convivere e che devono disciplinare la gestione dei figli. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Ho seguito anche coppie con figli non unite in matrimonio che si sono rivolte al mio studio per disciplinare i loro rapporti e doveri genitoriali. Fornisco sia assistenza per la separazione consensuale che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso.


Divorzio

Ho seguito vari divorzi, dando ai coniugi qualsiasi tipo di supporto, sia legale che pratico. Accompagno i coniugi in tutto il percorso, dal primo incontro in studio sino alla definizione dei loro rapporti mediante emissione di un provvedimento da parte del Tribunale. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo tra i coniugi.


Altre categorie:

Diritto penale, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Esperienza di lavoro

Avvocato - Studio Legale Carignani

Dal 1/2017 - lavoro attualmente qui

Lo Studio Legale Carignani offre un’attività di consulenza ed assistenza legale in materia di famiglia, separazione e divorzio, unioni civili, modifiche condizioni, filiazione etc., dando una assistenza, anche telefonica, a causa delle problematiche che a volte nascono improvvisamente tra soggetti separati e con prole. Inoltre, lo Studio svolge attività di assistenza e consulenza nella redazione di testamenti, nelle divisioni, nelle azioni di riduzione ed in genere di contenzioso tra eredi.

Pubblicazione legale

Via il tenore di vita anche per la separazione

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione ribadisce che anche per attribuire e quantificare l'assegno di mantenimento non rileva più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio Stop all'applicazione del tenore di vita anche per la separazione. A ribadirlo l'ordinanza della Cassazione n. 26084/2019 (sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un marito pretenzioso che, non contento dell'assegno mensile di 1500, 00 euro fissato dal giudice di secondo grado, ha chiesto l'aumento a 6000,00 euro e l'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della moglie. Come chiarito dalla SU n. 18287/2018 infatti non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno, il quale deve assolvere semmai a una funzione assistenziale e compensativa, che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatte. Una donna chiede la separazione dal marito, che non si costituisce, e il Tribunale, valutata l'autosufficienza economica dei coniugi, non dispone alcun assegno di mantenimento. Il marito appella la sentenza rilevando la nullità del procedimento perché non gli è stata notificata l'ordinanza con cui è stata fissata l'udienza presidenziale. Nel merito invece contesta che sia stata accertata l'intollerabilità della convivenza solo in base alle dichiarazioni unilaterali della moglie. La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'uomo, dichiara nullo il procedimento per mancata convocazione all'udienza presidenziale e decide, escludendo la necessità di rimettere la causa al primo giudice. Nel merito invece ritiene infondata la richiesta del marito di accertare la non irreversibilità delle crisi coniugale e dispone a carico della ex moglie un assegno mensile di 1500 euro. Ricorre in Cassazione il marito lamentando come il giudice d'Appello, dopo la pronuncia di nullità del procedimento, non abbia rimesso la causa al primo giudicante e come sia stata dichiarata la separazione, nonostante l'assenza di prove sulla irreversibilità della crisi coniugale. Fa inoltre presente come la ex moglie, nonostante la causa di separazione, abbia continuato a comportarsi normalmente con lui e a elargire in suo favore diverse somme di denaro. Con il quarto motivo di ricorso chiede inoltre che l'assegno in suo favore venga portato a 6000 euro mensile e con il quinto, di essere rimesso nei termini per poter acquisire la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26084/2019 rigetta il ricorso dell'ex marito. Per quanto riguarda i primi due motivi la Suprema Corte precisa che, nel momento in cui il soggetto contumace impugna la sentenza, il giudice d'appello, tranne nei casi previsti dall'art 353 c.p.c, è tenuto a decidere la causa nel merito dopo la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e l'espletamento delle attività precluse. Per quanto riguarda l'intollerabilità della convivenza, gli Ermellini precisano che non è necessaria la sussistenza di una situazione conflittuale imputabile a entrambe le parti, trattandosi di un sentire individuale dimostrabile anche dalla condotta processuale e dall'esito del tentativo di conciliazione. Per quanto riguarda infine la misura dell'assegno la Corte rileva la conformità della sentenza di secondo grado alla giurisprudenza di legittimità e in particolare alla SU n. 18287/2018 per la quale l'assegno divorzile ha prima di tutto una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi che deve tenere conto del contributo fornito dall'ex coniuge più debole alla vita familiare. Non occorre quindi, come richiesto dal ricorrente, chiedere prove sulla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie, considerato che il tenore di vita non è un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno di separazione e che l'entità dello stesso, disposta a favore dell'ex marito, soddisfa pienamente sia la funzione compensativa che quella assistenziale, richieste dalla giurisprudenza.

Caso legale seguito

Separazione consensuale tra la moglie Z e il marito X

Anno 2017

Dopo un lungo scontro tra due coniugi durato mesi, l'Avv. Carignani è riuscita a trovare un accordo tra gli stessi per la definizione delle condizioni di separazione. I rapporti tra i coniugi erano tortuosi, soprattutto per la gestione dei 3 figli nati dal matrimonio. Tra loro mancava da tempo dialogo e rispetto, ma nonostante ciò lo Studio legale è riuscito a trovare un accordo volto a soddisfare entrambi i coniugi e a tutelare i i tre minori.

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Lo studio

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