Pubblicazione legale:
Nel sistema giuridico italiano, le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) si caratterizzano per una struttura in cui l’elemento personale prevale su quello patrimoniale. Questa peculiarità incide in modo significativo anche nella fase esecutiva, in particolare quando il creditore intenda procedere a pignoramento nei confronti della società e dei soggetti che la amministrano.
Ai sensi dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nelle società di persone tale principio si declina in modo peculiare:
la società risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali;
i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nella s.n.c. e i soci accomandatari nella s.a.s.) rispondono personalmente e solidalmente per i debiti della società (artt. 2291 e 2318 c.c.).
Ne consegue che il creditore può agire non solo contro la società, ma anche contro i soci, purché nel rispetto del cosiddetto beneficio di preventiva escussione.