Pubblicazione legale:
Affrontiamo un argomento molto
attuale e sempre oggetto di numerose curiosità: la violazione della sfera
sessuale e i limiti di essa.
Il contesto nel quale trattiamo
la questione prende spunto, come spesso ci accade, da una sentenza della
Cassazione che si è pronunciata su un caso che definiamo di “burlesca
spacconeria”, tornando ancora una volta a pronunciarsi sul reato di violenza
sessuale e ribadendo l’orientamento già espresso in altre occasioni.
Nella specie,
La ragazza, così come ricostruisce
la sentenza in esame, si era sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica
al seno, era stata assalita improvvisamente mentre era intenta, nel locale in
cui lavorava, alla mescita del vino al tavolo, dove con alcuni amici sedeva
l’imputato, il quale mettendole le mani sui glutei l'aveva attirata a sé
facendola sedere sulle sue ginocchio, afferrandole e palpeggiandole i seni. L'uomo,
"per verificare gli esiti" del ritocco l'aveva presa sulle ginocchia
e le aveva palpeggiato il seno dicendole: “nessuno
ha il coraggio di farlo, lo faccio io”. Era seguita la pagella sul
“ritocco”: “Tutto qua, non sei un granché”.
La Corte assolutamente attendibile
la versione dei fatti fornita dalla parte offesa, la quale, se avesse avuto
intenti calunniatori, non si sarebbe di certo azzardata a presentare querela
citando come testimoni i presenti (amici dell'imputato), i quali avrebbero
potuto smentirla.
Non attendibili apparivano,
invece, le dichiarazioni dei predetti i quali, contraddittoriamente, avevano
palesemente cercato di ridimensionare il gesto dell'amico, precisando che si
era trattato di uno scherzo.
Secondo la Corte, non c'era
dubbio alcuno che la condotta posta in essere dall'imputato rientrasse nella
nozione di atto sessuale, inteso in senso oggettivo, come aggressione alla
sfera sessuale del soggetto passivo.
Nella dettagliata sentenza, i
supremi giudici scrivono che "…l'aggettivo sessuale attiene al sesso dal
punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita la sua
valenza ai puri aspetti genitali, potendo estendersi anche a tutte le altre
zone ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica,
antropologica e sociologica".
Quindi, "nella nozione di
atti sessuali - evidenziano - debbono farsi rientrare tutti quelli che siano
idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona
e ad invadere la sua sfera sessuale con modalità connotate dalla
costrizione".
Tra gli atti puniti dall' art.
609 bis c.p., "vanno ricompresi anche quelli rapidi e insidiosi, purché
ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente":
"palpamenti, sfregamenti, baci", elencano i giudici.
Prosegue la decisione della
Cassazione, "…è indifferente che chi costringe o induce lo faccia per
lucro, per depravazione, per disprezzo, per immondo gusto dello spettacolo o
per gioco, purché si agisca con la coscienza e volontà di costringere o indurre
taluno a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole
o su altri". Non è importante, dunque, la motivazione del gesto! Ecco
perché è "irrilevante il fine propostosi dal soggetto attivo che può
essere diretto a soddisfare la sua concupiscenza, ma anche di altro genere
(ludico o di umiliazione della vittima)".
Nel caso in questione è stato del
tutto inutile il ricorso in Cassazione del quarantenne (già condannato dalla
Corte d'Appello di Venezia nell'ottobre 2008) volto a dimostrare che nei
confronti della barista aveva fatto solo "un gesto scherzoso"
visto che attirando a sé la ragazza "vi fu solo un contatto
glutei-ginocchia che palesemente non può essere qualificato come atto
sessuale".
"E' irrilevante - hanno
scritto - che nell'aggressione alla sfera sessuale si proponesse di soddisfare
la propria concupiscenza sessuale o volesse semplicemente compiere un'azione
dimostrativa in presenza di amici". E' stata compressa la "libertà
sessuale" della ragazza, il che basta per fare scattare la condanna.
A volte, dunque, anche se appare
superfluo o eccessivo, è opportuno ribadire che il rispetto per le persone è
sempre un valore inestimabile e le “attenzioni” eccessive rischiano di superare
alcuni limiti inerenti la sfera sessuale che sfociano nella perseguibilità dal
punto di vista penale.
Attenzione, quindi, anche alle
modalità con le quali si “crede” di scherzare con una persona, potrebbero
configurare presupposti di reato.
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