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Se si inoltra ad altri un messaggio privato WhatsApp, si commette violazione della privacy?

Scritto da: Nico Nobis - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Poniamo l’attenzione su una abitudine sempre più comune tra la gente di comunicare attraverso la messaggistica ed, in particolare, trasferendosi file e messaggi vocali da un telefono all’altro. Molto spesso può accadere che, per evitare di riscrivere o al fine di comprovare una propria tesi, si inoltrino a terzi messaggi ricevuti da qualcun altro. Ebbene, la domanda che ci poniamo in merito a questi casi, è se si violino o meno le norme sulla privacy.
Diciamo subito che, di per sé, una condotta del genere non costituisce alcun illecito, a meno che dalla conversazione non emergano dati personali, come ad esempio il numero di cellulare, l’indirizzo di residenza oppure quello email, il nome e il cognome, ecc.
Insomma: è possibile fare lo screenshot di una conversazione e mandarlo ad altri oppure addirittura pubblicarlo sui social, se sono preservati i dati personali dell’autore del messaggio.
Lo stesso dicasi nel caso di inoltro di un messaggio a terzi: può sussistere violazione della privacy laddove il contenuto sia riservato o contenga informazioni personali.
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, il messaggio WhatsApp non contenga alcuna informazione riservata né dati personali, allora sarà possibile la condivisione con altri soggetti.
Sarà sempre possibile e lecito, dunque, inoltrare il programma di un evento, di una gita, il listino prezzi di una ditta o un volantino di offerte di un negozio.
Non si potranno, al contrario, inoltrare messaggi che contengano informazioni personali, anche se non siano espressamente qualificate come riservate, nonché i dati del mittente.
La persona la cui riservatezza è stata violata può chiedere il risarcimento dei danni e la riparazione della condotta illecita, come ad esempio la rimozione della pubblicazione dello screenshot della conversazione.
Inoltrare un messaggio diventa, addirittura, reato quando l’autore della condotta non è il destinatario della comunicazione, cioè si inoltri ad altri un messaggio di cui non si era i destinatari.
In questi casi, colui che inoltra la corrispondenza di altri non fa altro che rivelarne il contenuto a persone che altrimenti non potrebbero avere conoscenza del messaggio, commettendo così il reato di rivelazione del contenuto della corrispondenza previsto e punito all’art 616 c.p. .
Nel caso prospettato, il destinatario del messaggio avrebbe dovuto astenersi dal divulgarne il contenuto, visto che lo stesso, pur non contenendo dati sensibili, era chiaramente da intendersi come privato.
Molti comportamenti divenuti abituali e comuni, possono dunque configurare un reato e creare problemi a chi li pone in essere con troppa superficialità.



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Nico Nobis

Penalista