Pubblicazione legale:
Nel condominio, si possono verificare una miriade di eventi con riferimento ai beni
comuni, come indicati nel nostro codice civile negli artt. 1117 e 1117-bis, che sono
potenzialmente dannosi nei confronti dei terzi, dei condomini stessi e dei
conduttori. In tali fattispecie dannose, si applica il principio della responsabilità per
custodia ex art. 2051 c.c., salvo che il condominio non provi il verificarsi
dell'accadimento dovuto a caso fortuito. Può accadere che un caso di danno
riguardi un vizio intrinseco della cosa comune, con susseguente trasferimento della
responsabilità dal condominio in capo alla società costruttrice, come previsto
dall'art. 1669 c.c., fatta salva la prescrizione decennale.
Fonte: Ius Condominio e locazione, Focus 6 febbraio 2023