La garanzia del costruttore in ambito condominiale

Scritto da: Nicola Frivoli - Ius Condominio e locazione, Focus 6 febbraio 2023




Pubblicazione legale: Nel condominio, si possono verificare una miriade di eventi con riferimento ai beni comuni, come indicati nel nostro codice civile negli artt. 1117 e 1117-bis, che sono potenzialmente dannosi nei confronti dei terzi, dei condomini stessi e dei conduttori. In tali fattispecie dannose, si applica il principio della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., salvo che il condominio non provi il verificarsi dell'accadimento dovuto a caso fortuito. Può accadere che un caso di danno riguardi un vizio intrinseco della cosa comune, con susseguente trasferimento della responsabilità dal condominio in capo alla società costruttrice, come previsto dall'art. 1669 c.c., fatta salva la prescrizione decennale.

Fonte: Ius Condominio e locazione, Focus 6 febbraio 2023



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Avvocato Nicola Frivoli a Bari
Nicola Frivoli

Avvocato condominialista e locatizio