Pubblicazione legale:
Le clausole contrattuali devono essere formulate in modo espresso o, comunque, non equivoco in modo
tale da non lasciare alcun margine di incertezza nel contenuto e la portata delle relative disposizioni.
Posto ciò, i divieti devono risultare da espressioni incontrovertibili rilevatrici di un intento chiaro, non
suscettibile di dar luogo ad incertezze e non possono, quindi, dar luogo ad interpretazioni estensive delle
relative norme ai sensi dell'art. 1362 c.c
Fonte: GIUFFRE' IUS CONDOMINIO E LOCAZIONE Pubblicato il 23.12.2024