Pubblicazione legale:
Il rapporto contrattuale tra appaltatore e committente può terminare non solo per l'esecuzioni dei lavori e il conseguente pagamento del prezzo sancito nel contratto sorto tra le parti, bensì per altre cause. Il contratto di appalto può terminare anche per altre patologie, non solo per l'inadempimento contrattuale, dovute ad iniziative unilaterali delle parti contrattuali, che hanno come unica conseguenza l'interruzione del rapporto. In ambito condominiale, il committente-condominio può interrompere il contratto per recesso, oppure scioglimento del rapporto contrattuale a causa della sopravvenuta impossibilità nell'esecuzione, per il perimento o deterioramento della cosa, come morte dell'appaltatore.
Fonte: Consulente Immobiliare Sole 24 Ore numero 1167 del 30.09.2023