Violazione del codice della strada. Autovelox.

Accertata mediante apparecchiatura di rilevamento della velocità “PASVC” nella SS 131 Dir al km 3,315 direzione aeroporto.




Caso legale: Il ricorso è stato promosso al fine di far accertare e rilevare l’illegittimità del verbale emesso dagli agenti di polizia locale in forza presso il comune di Selargius in quanto l’apparecchio di rilevamento Autovelox PASVS posizionato al km 3,300 della s.s. 131 dir. direzione aeroporto, non rispettando la distanza minima prevista sia dall’art. 25, comma II, Legge 120/2010, sia dal D.M. n. 282/2017, non poteva essere installato ed utilizzato dal Comune di Selargius. Sul mancato rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e l’apparecchiatura autovelox, come imposta dall’art. 25, comma 2 della L. 120/2010, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25544/2023 ha stabilito la nullità di tutte le multe elevate con autovelox se il cartello con il limite di velocità è collocato a meno di 1 km dalla postazione della polizia. Preso atto dell’irregolare posizionamento dell’autovelox fisso da parte del Comune di Selargius sulla s.s. 131 dir, la strategia adottata è stata quella di far rilevare e neutralizzare i tentativi velleitari dell'amministrazione di ricalcolare le distanze minime imposte dalla Legge tra la postazione di rilevamento e il cartello con il limite di velocità. Sotto altro profilo ho evidenziato come l’impianto autovelox era stato posizionato senza tenere conto dell’intersezione con la s.s. 554 e quindi ad una distanza notevolmente inferiore dal cartello che indica il limite di velocità e pertanto in violazione sia dell’art. 25, comma II, Legge 120/2010, sia del D.M. n. 282/2017; conseguentemente gli utenti della strada che, come il ricorrente, provenivano dalla s.s. 554, avevano la possibilità di riconoscere del limite di velocità ridotto in quel tratto di strada solo a poche centinaia di metri dall’impianto autovelox. Ciò ha portato il Giudice di Pace di Cagliari ad accogliere il ricorso, annullando il verbale emesso e ha condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.



Pubblicato da:


Nicola Schirru

Avvocato a Cagliari




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