La domanda di protezione internazionale

Scritto da: Nicoletta Genovese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Cosa accade nel caso in cui mi viene rigettata la domanda di protezione internazionale?

Va premesso che la domanda di protezione internazionale è espressione del diritto d’asilo, che risale addirittura al periodo medioevale. 

Il diritto di asilo può essere chiesto da qualsiasi cittadino straniero, che non si sente al sicuro nel proprio Paese di origine, per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, al gruppo sociale di appartenenza, per le proprie idee politiche.

Affinché la domanda venga accettata, è necessario che attuare la persecuzione non siano altri cittadini o gruppi, bensì lo Stato. È sufficiente anche la discriminazione da parte di un solo partito dello stato che controlla parte del territorio, purché lo Stato avalli la persecuzione, sia attuando azioni concrete sia non muovendosi per evitarle, quindi approvandole  passivamente.

Quando viene presentata la domanda di asilo, il primo elemento che viene preso in considerazione è la motivazione della persecuzione, riconducibile a uno dei casi suindicati, ma in linea generale si valuta se sono stati lesi i diritti umani della persona. Rientrano in questa categoria atti di violenza sessuale, fisica o psichica, che possono rendere la vita del rifugiato impossibile. Così come sono considerate violazioni tutte quelle norme o prescrizioni che discriminano un credo, una persona una razza o un gruppo sociale, in linea generale, ogni qualvolta vi sia una situazione in grado da ledere i diritti umani.

La protezione internazionale, si affianca alla protezione umanitaria, ed è una procedura che permette allo straniero di poter accedere ad uno Stato in uno Stato diverso, compreso l’Italia.

La procedura prende avvio da una domanda, alla quale segue una convocazione effettuata in un massimo di 

30 giorni per poi prendere la decisione definitiva in 72 ore.

Se la pratica va a buon fine si ottiene un permesso di soggiorno provvisorio per asilo, in caso contrario si va incontro a un diniego di protezione internazionale.

Avverso il diniego di protezione internazionale, qualora si ritenga che il rigetto sia avvenuto per una motivazione non valida, è possibile presentare un ricorso, dinnanzi al tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello, per mezzo del quale ottenere il rilascio di un valido permesso.

La pratica necessità di un attendo studio della documentazione e del caso specifico del singolo richiedente, focalizzando l’attenzione anche al processo di integrazione raggiunto nel paese dal ricorrente, sin dalla prima convocazione dinnanzi alla Commissione competente, dinnanzi alla quale si procederà all’audizione del ricorrente. Di particolare importanza, è la verifica che la stessa avvenga nel rispetto dei diritti riconosciuti allo stesso nonché che la stessa si svolga secondo le tempistiche e le modalità previste dalla legge.



Pubblicato da:


Avvocato Nicoletta Genovese a Rivello
Nicoletta Genovese

Avvocato