Pubblicazione legale:
Il con(senso) informato è attuazione del diritto alla
salute nella sua globalità, finalizzato a garantire l’autodeterminazione del
singolo individuo in merito alla propria salute.
La nozione di consenso informato si inserisce in un’ottica
personalista del rapporto medico paziente e non più paternalista; una nozione
che pone al centro la persona in linea con l’articolo 2 della costituzione e la
sua autonomia e libertà (art.13 cost.).
L’istituto del consenso informato è attuazione del principio
di autodeterminazione, volto a consentire a ciascun individuo di
compiere scelte consapevoli in merito alla propria salute, ed il più possibile
conformi al proprio stile di vita, alle proprie convinzioni etico-sociali e
alla propria cultura.
Non a caso, il principio di autodeterminazione trova le sue
radici nel secondo comma dell’articolo 32 della
costituzione: (che disciplina il diritto alla salute) “Nessun
trattamento sanitario può essere imposto se non per disposizione di legge”.
Nessuna legge può costringere un individuo a
sottoporsi a un determinato trattamento sanitario. Salvo nei casi in cui sia
previsto un Trattamento Sanitario Obbligatorio, in quanto non esiste un obbligo
giuridico di tutelare la propria salute.
In tal senso, il consenso informato, disciplinato dalla legge 219 del 2017 (Consenso informato e direttive anticipate di trattamento) è fonte di responsabilità medica, anche penale.
Alla base del consenso informato vi è un diritto riconosciuto al paziente: il diritto all'informazione. I medici sono tenuti a fornire una chiara ed esaustiva informazione ai pazienti. Informazione che deve essere adatta ad un malato concreto, con una propria esperienza e cultura. Si deve, in altre parole, instaurare un dialogo aperto e sincero. Un dialogo che permetta al paziente di porre tutte le domande che ritiene necessarie (in merito agli aspetti tecnici, strutturali e alle possibili alternative terapeutiche).
Il paziente deve essere in grado di comprendere la natura del trattamento sanitario cui si sottopone, i possibili sviluppi del percorso terapeutico, nonché le eventuali terapie alternative.
Da ciò, ne discende, che per un valido consenso la legge prevede determinati
requisiti. E’ necessario che esso sia libero, informato, attuale e revocabile in
ogni momento. Deve essere espresso nelle forme richieste dalla legge,
solitamente in forma scritta. La forma verbale può essere utilizzata solo se
esiste un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Tuttavia, se si tratta di
un esame clinico o di una terapia che può comportare gravi conseguenze per la
salute e l’incolumità della persona, è necessaria la forma scritta, come accade
ad es. nell’assunzione di un farmaco in via sperimentale.
Il consenso solitamente è personale, salvo i casi di
minore età o di incapacità. Nel primo caso (salvo il
diritto del minore a essere informato e a esprimere anche in relazione all’età
i suoi desideri) è espresso dai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, nel secondo (a seconda del tipo di incapacità) dal: tutore, curatore o amministratore
di sostegno. Fatto sempre salvo, il diritto della persona incapace a
essere informata.
Vi sono casi in cui l’obbligo del consenso informato viene
meno, come nel caso di necessità ed urgenza, nei casi di TSO o ancora di
vaccinazioni obbligatorie (n.d.r solo per queste).
Nel caso in cui il consenso non venga prestato vi è il
rifiuto al trattamento. Un dissenso informato-consapevole. Pertanto il medico
ha obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia.
La violazione del consenso è fonte di responsabilità,
anche penale dei medici, chiamati a rispondere, per aver estorto o non raccolto
il consenso dei propri pazienti.
Il medico e gli esercenti le professioni sanitarie per
non incorrere in responsabilità devono verificare che vi sia una
valida manifestazione del consenso informato da parte dei propri pazienti.
Il non corretto adempimento dell’obbligo informativo, anche
a fronte di un trattamento sanitario corretto ma non voluto, espone il
professionista e la struttura sanitaria a eventuali richieste risarcitorie da
parte del paziente, qualora a seguito di un deficit informativo subisca un
pregiudizio.
Oneri probatori in capo al paziente
La legge impone al paziente di provare che
se fosse stato in possesso di una compiuta informazione non avrebbe prestato il
consenso all’intervento. Onere della prova che può essere assolto con qualsiasi
mezzo, anche il notorio.
Il paziente, in definitiva può chiedere il risarcimento per:
La liquidazione del danno
In merito alla liquidazione del danno,
l’Osservatorio del Tribunale di Milano ha individuato 4 ipotesi:
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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