L'apertura del nostro sistema alle " ADR" ( Alternative dispute resolution): lo strumento della negoziazione assistita

Scritto da: Nicoletta Genovese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Da tempo  si parla di una crisi dei sistemi giuridici tradizionali e della loro incapacità di rispondere alle esigenze di giustizia che la società moderna reclama. La giustizia tradizionale risente di un eccessivo carico di lavoro che comporta un insostenibile dilatazione dei tempi del processo ed un irragionevole aumento dei costi, anche per le cause-controversie di minor valore. 

In questo quadro si inserisce l'apertura alle “ADR” Alternative dispute resolution e al diritto collaborativo. L’obiettivo è superare la stagnazione del processo civile odierno, grazie allo sviluppo di strumenti di risoluzione alternative delle controversie. Tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie, al fine di prevenire le liti, decongestionare la giustizia ordinaria, rimediare ai conflitti in modo semplificato, poco costoso e rapido, così permettendo, da un lato una deflazione del carico dei processi pendenti dinnanzi ai tribunali, e dall’altro addivenire ad una risoluzione della controversia, nel minor tempo possibile, e con meno costi economici.

Si annoverano, tra tali strumenti alternativi, la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione assistita, di cui si ci occupa

La negoziazione assistita è disciplinata dall’intero Capo II del decreto legislativo 132/2014 convertito, con modifiche, dalla legge 162 del 10 novembre 2014 , ed è finalizzata alla risoluzione stragiudiziale di una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo, espressione di un diritto cd collaborativo, di “collaborative law” di esperienza nordamericana, nonché alla “procédure patecipative” regolata nel codice civile e di procedura civile francese,  che si svolge completamente nell’ambito dell’autonomia privata, in cui occupa un ruolo centrale l’avvocato, il quale da semplice “ litigator” che affini le sua armi per sbaragliare l’avversario e vincere la causa per il cliente, vede esaltata la sua figura di consulente, di paciere che, svolge la sua attività volta a pacificare, a conciliare, a mediare, affinché si riesca ad individuare una soluzione, o meglio una risoluzione della controversia, che possa essere efficiente e soddisfacente, anziché alimentare e protrarre a lungo un litigio. In altre parole, il diritto collaborativo è un processo volontario e riservato in cui le parti coinvolte in una controversia lavorano insieme con l'aiuto di avvocati collaborativi e, se necessario, di altri professionisti neutrali (come consulenti finanziari, terapisti, ecc.) per negoziare un accordo legalmente vincolante. Questo metodo si basa su principi di comunicazione aperta, rispetto reciproco e impegno a risolvere le controversie in modo costruttivo. Un metodo più umano e costruttivo per gestire le dispute. il diritto collaborativo può essere visto come complementare ad altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), tra questi rientra la negoziazione assistita. La negoziazione assistita, è una ADR, basata sulla procedura di “convenzione di negoziazione assistita. La convenzione di negoziazione assistita, descritta dalla legge 132/2014, non è altro che un accordo sottoscritto dalle parti mediante le quale le stesse convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia. L’obbiettivo della cooperazione è quello di raggiungere un soddisfacente accordo conciliativo volto ad evitare il ricorso alla giurisdizione e a consentite la rapida formazione di un titolo esecutivo in via del tutto stragiudiziale.

La convenzione è redatta a pena di nullità in forma scritta e deve contenere:

a) Il termine concordato delle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) L’oggetto della controversia che non può riguardare diritti indisponibili.

La convenzione è conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, che certificano le sottoscrizioni apposte ad essa (art. 2 c.6). 

È peraltro un dovere deontologico per gli avvocati quello di informare l’assistito all’atto di conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione.

Ma oltre ad essere un dovere deontologico, ritengo che lo strumento delle negoziazione assistita, sia per l’avvocato un’opportunità tentare di derimere la controversia mediante la stipula di una negoziazione assistita, questo infatti, permette allo stesso di addivenire ad una risoluzione nel  minor tempo possibile e di non dover attendere i tempi della giustizia tradizionale, al contempo, offre un  notevole vantaggio per il proprio assistito, il quale nel minor tempo riesce ad ottenere un soluzione alla propria causa e al contempo a ridurre i costi economici. Allo stesso tempo, gli effetti benefici si riflettono anche sull’intero sistema riducendo il carico dei giudizi pendenti dinnanzi all’autorità giudiziaria, quindi si riflette positivamente anche in termini di economia processuale, fermo restando i casi in cui la legge, prevede quale condizione di procedibilità la negoziazione assistita obbligatoria.

Di particolare favore è la negoziazione assistita in ambito familiare, grazie al quale oggi è possibile la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Quindi, in conclusione, il dl. 132/82021 prevede tre diverse forme di negoziazione assistita:

1. La negoziazione assistita obbligatoria;

2. la negoziazione assistita volontaria;

3. la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica della condizioni di separazione e divorzio.

Nelle negoziazione assistita obbligatoria, la legge individua una serie di controversie per le quali la negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità. Più precisamente, chi intende esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria, deve esperire tramite il suo avvocato un procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.

La negoziazione assistita volontaria 

La procedura di negoziazione volontaria presuppone l’intenzione comune delle parti di addivenire ad una risoluzione stragiudiziale della controversia tra loro pendente, espressione di autonomia privata, in cui le parti negoziazione le proprie ragioni e spontaneamente addivengono ad una soluzione amichevole della controversia, cioè ad un accordo.

La negoziazione assistita in ambito familiare.

La negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio, di modifica della condizioni di separazione e divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, costituisce una ipotesi di negoziazione volontaria, in ambito familiare.

La negoziazione assistita in ambito familiare, permette attraverso l’utilizzo di un’istituto più flessibile dell’intervento del giudice di separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione e del divorzio, riconoscendo alle coppie in crisi un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale di addivenire ad una separazione e/o divorzio in via stragiudiziale, con una notevole riduzione dei tempi e dei costi inerenti alla separazione e/o divorzio tradizionale.

Il diritto collaborativo e lo sviluppo delle adr nel nostro ordinamento può essere davvero un’opportunità, tant’è che L’art. 11, comma secondo, del decreto-legge n. 132/2014 dispone che “con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia”, pertanto sul sito del ministero della giustizia è disponibile un report dell’utilizzo dello strumento della negoziazione assistita nei vari tribunali e nei singoli settori.




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Avvocato Nicoletta Genovese a Rivello
Nicoletta Genovese

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