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É onere del PM provare la detenzione della droga ai fini di spaccio; in assenza di prova si presume la destinazione ad uso personale nonostante i limiti quantitativi.

Cass. Pen. Sez. VI – sentenza n. 26738/2020 del 18.09.2020




Sentenza giudiziaria: Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ( detenzione ai fini di spaccio), la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, però non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio; n assenza di prova si presume la destinazione ad uso personale nonostante i limiti quantitativi indicati nella tabella riportata nel Testo unico degli stupefacenti.



Pubblicato da:


Nicolò Pigatto Zanotti

Avvocato Penalista