Sentenza giudiziaria:
Ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 ( detenzione ai fini di spaccio), la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, però non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio; n assenza di prova si presume la destinazione ad uso personale nonostante i limiti quantitativi indicati nella tabella riportata nel Testo unico degli stupefacenti.