🚨🚨 importante novitÁ - spaccio di stupefacenti di lieve entitÁ - da ora si puÓ chiedere la messa alla prova 🚨🚨

Scritto da: Nicolò Pigatto Zanotti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Con la sentenza n. 90 del 1° luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis del codice penale, nella parte in cui escludeva l’applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli imputati per il reato di spaccio di stupefacenti di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto che l’innalzamento della pena edittale massima per il cosiddetto “piccolo spaccio” – introdotto dal d.l. n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano) – avesse determinato un effetto paradossale: l’automatica esclusione della messa alla prova per un reato connotato da minore gravità. Tale esito è stato considerato irragionevole e in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto generava una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie punite più severamente (come l’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti ex art. 82, comma 1, D.P.R. 309/1990), per le quali la messa alla prova continuava ad essere consentita.

⚖️ Le ricadute applicative ⚖️ Per i difensori, la decisione apre nuovamente la possibilità di valorizzare l’istituto della messa alla prova in favore di imputati per spaccio di lieve entità, offrendo un’opzione concreta per percorsi di reinserimento e rieducazione personalizzati, nonché per strategie difensive orientate alla deflazione processuale.



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Nicolò Pigatto Zanotti

Avvocato Penalista




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