Pubblicazione legale:
Con la sentenza n. 90 del 1° luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 168-bis del codice penale, nella parte in cui escludeva lâapplicabilitĂ dellâistituto della sospensione del procedimento con messa alla prova agli imputati per il reato di spaccio di stupefacenti di lieve entitĂ , di cui allâart. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
La Corte ha ritenuto che lâinnalzamento della pena edittale massima per il cosiddetto âpiccolo spaccioâ â introdotto dal d.l. n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano) â avesse determinato un effetto paradossale: lâautomatica esclusione della messa alla prova per un reato connotato da minore gravitĂ . Tale esito è stato considerato irragionevole e in contrasto con lâart. 3 della Costituzione, in quanto generava una disparitĂ di trattamento rispetto ad altre fattispecie punite piĂš severamente (come lâistigazione allâuso di sostanze stupefacenti ex art. 82, comma 1, D.P.R. 309/1990), per le quali la messa alla prova continuava ad essere consentita.
âď¸ Le ricadute applicative âď¸
Per i difensori, la decisione apre nuovamente la possibilitĂ di valorizzare lâistituto della messa alla prova in favore di imputati per spaccio di lieve entitĂ , offrendo unâopzione concreta per percorsi di reinserimento e rieducazione personalizzati, nonchĂŠ per strategie difensive orientate alla deflazione processuale.