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La nozione di "profitto" indicata dal dolo specifico del reato di furto è più ampia del solo aspetto economico.

Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 13842/2020 del 07/05/2020




Sentenza giudiziaria: Il profitto, che fino a qualche anno fa era da considerarsi secondo prevalente giurisprudenza come meramente economico, ora può essere soddisfatto da qualunque scopo. Il profitto può essere inteso in maniera molto più ampia, cioè il fine ulteriore che comporti una QUALSIASI UTILITÀ, come ad esempio "fare un dispetto", oppure "sottrarre il cellulare alla fidanzata per controllare le chat perchè gelosi" ecc.



Pubblicato da:


Nicolò Pigatto Zanotti

Avvocato Penalista