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Illegittima iscrizione al CRIF: condanna dell’istituto al risarcimento danni e sua cancellazione.

Scritto da: Oberdan Pantana -




Pubblicazione legale: Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, non da ultimo con Sentenza n. 15609/2014, affermando testualmente quanto segue: “La segnalazione di una posizione in sofferenza non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro, e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica. Tale segnalazione deve inoltre essere preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif e/o Centrale Rischi a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 15609/2014).Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai presupposti come sopra riportati, si può affermare che: “In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza, da parte di un istituto di credito, sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.



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Oberdan Pantana

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