Pubblicazione legale:
Il presente articolo analizza la sentenza Cass., sez. IV, 9 luglio 2025, n. 303, offrendo un contributo sul tema dell’obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello quando riforma in senso assolutorio una sentenza di condanna di primo grado.
La Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata per difetto di motivazione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle pronunce Musumeci (Cass., sez. un., 4 febbraio 1992, n. 6682) e Mannino (Cass., sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748).
L’elaborato esamina la struttura argomentativa e la ratio della decisione, collocandole nel più ampio quadro dei fondamenti storici, costituzionali e processuali dell’obbligo motivazionale, inteso quale presidio di legalità, razionalità e coerenza del giudizio di impugnazione.
Fonte: CAMMINODIRITTO - leggi l'articolo