Pubblicazione legale:
In materia di danno non patrimoniale (sub specie di danno morale) dovuto alla perdita di un proprio caro per errore medico o malasanità, il pregiudizio subito dai prossimi congiunti della vittima può essere provato ricorrendo a presunzioni e massime di comune esperienza, giacché la mera esistenza del vincolo parentale fa presumere la sofferenza interiore del familiare superstite, restando irrilevante l’assenza di convivenza e la eventuale lontananza spaziale, elementi che non escludono la sofferenza e, quindi, il diritto al risarcimento, incidendo solo sulla sua quantificazione. Viceversa è onere della controparte dimostrare l’assenza di un legame affettivo, e quindi superare tale presunzione, prova ammissibile trattandosi di presunzione semplice e quindi suscettibile di prova contraria.
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