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La Pensione di reversibilità: spetta all’ex coniuge?

Scritto da: Paolo Fattenotte - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Lo studio legale Fm si è visto accogliere totalmente due ricorsi presso il Tribunale di Fermo che chiedevano, a seguito della morte del coniuge,  l’equa distribuzione della pensione di reversibilità in favore della ex moglie divorziata da anni contro l’attuale compagna (sposata) unica beneficiaria .

In caso di morte di uno dei due coniugi divorziati e se sussistono certe condizioni, l'ex coniuge superstite ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità. Tale tutela si aggiunge alle altre forme di assistenza previste dalla Legge sul Divorzio: la percezione di un assegno divorzile ed eventualmente di un assegno successorio, nonché il diritto a una quota del TFR.

 

Presupposti imprescindibili per la domanda sono:

- la morte dell'ex coniuge,

- l 'anteriorità, rispetto alla sentenza di divorzio, della costituzione del rapporto di lavoro, cui si ricollega la pensione;

- il mancato passaggio a nuove nozze del coniuge divorziato;

- titolarità dell'assegno di divorzio.

 

Il requisito dell'assenza di nuove nozze.

Le nuove nozze hanno l'effetto di precludere il riconoscimento della pensione anche se esse non siano più in corso, per morte, divorzio o altra ragione, nel momento in cui la pensione di reversibilità deve essere attribuita. Il requisito delle nuove nozze deve intendersi in senso formale, con esclusione della convivenza .

Il requisito della titolarità dell'assegno di divorzio L'ex coniuge del divorziato deve essere effettivamente titolare, al momento in cui si verifica il decesso, di un assegno di divorzio derivante da una effettiva decisione giudiziale. Coloro che trovandosi nelle condizioni per avere l'assegno non agiscano giudizialmente perdono il diritto alla reversibilità.

Tale assegno deve esser stato concesso direttamente in favore del coniuge, ai sensi dell'art.5 L. n.898/70 e non al coniuge stesso per il mantenimento dei figli (quindi ai sensi del successivo art.6).

Perdono il diritto alla reversibilità tutti coloro che erano già titolari dell'assegno, ma per effetto di successive modifiche alle condizioni di divorzio, questo gli sia stato revocato prima della morte della parte obbligata.

Trattandosi di un autonomo diritto previdenziale, il richiedente deve possedere anche i requisiti richiesti dalle leggi previdenziali vigenti per l'attribuzione del trattamento di reversibilità.

Nel caso di concorso tra coniuge divorziato ed ex coniuge l'intervento del Giudice è indispensabile per la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità .

Il concorso può aversi solo se il coniuge divorziato percepisca il relativo assegno. Nel caso in cui tale assegno per il coniuge divorziato manchi, perché non attribuito o concesso unicamente per il mantenimento dei figli, non si determina alcun concorso ed il coniuge effettivo superstite percepirà integralmente il trattamento pensionistico.

L'onere di adire il Giudice spetta all'ex coniuge, poiché l'ente previdenziale non è tenuto a conoscere la situazione familiare pregressa del titolare di pensione e in mancanza di azione, può attribuire integralmente la pensione a chi risulti coniuge al momento della morte.

La decisone del Giudice è necessaria anche nel caso di accordo tra i due. Il procedimento seguirà il rito della Camera di Consiglio, la domanda andrà proposta con ricorso ex art.737 ss. c.p.c. e si concluderà con sentenza.

Nel diverso caso in cui il processo sia instaurato dal coniuge divorziato nei confronti sia del coniuge superstite che dell'ente erogatore, il Foro competente può essere, ai sensi dell'art.20 c.p.c., anche il luogo dove l'ente ha la propria sede. Ciò perchè la parte istante fa valere un diritto proprio nei confronti di entrambi. L'ente pensionistico, così, diviene parte necessaria del procedimento e destinatario della decisione adottata. Se a conoscere la domanda nei confronti dell'ex coniuge è competente il Tribunale Ordinario, in quanto non ha natura previdenziale, a conoscere della domanda avanzata nei confronti dell'ente pensionistico è il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. In tal caso “il rito del lavoro” risulta prevalente ex art.40, co.3, c.p.c. La sentenza ha natura costitutiva con efficacia retroattiva. 

L'art.9 L.898/70 stabilisce il criterio della “durata del rapporto”. La Corte di Cassazione, nel 2006, ha sostenuto la necessità di considerare altri elementi, tra i quali la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Come criteri correttivi possono essere utilizzati anche gli elementi desumibili dall'art.5 della L.898/70, tra cui l'ammontare dell'assegno dovuto prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni economiche e personali dei soggetti coinvolti .

Revisione del quantum Secondo la Giurisprudenza, la decisione sulla ripartizione delle quote tra ex coniuge del divorziato e coniuge superstite non è modificabile per effetto di circostanze sopravvenute. In quanto la decisione è assunta con esclusivo riguardo alla situazione esistente al momento del decesso e tutto ciò che avviene in epoca successiva è irrilevante. Pertanto, la sentenza resta soggetta agli ordinari strumenti processuali previsti per la sua impugnazione.




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Paolo Fattenotte

Avvocato a Fermo