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Confermata dal TAR Lecce l'aggiudicazione in favore del Kilometro zero!

Scritto da: Paolo Gaballo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il TAR di Lecce rigetta il ricorso promosso da una ditta concorrente e conferma la legittimità dell’aggiudicazione, per 12 anni, del posteggio in località La Reggia in favore della Kilometrozero.

I fatti. Il Kilometrozero, da molti anni, svolge somministrazione di alimenti e bevande su un posteggio in località La Reggia, meta di turisti e giovani del luogo provenienti da tutto il Salento. Il tratto di costa in cui è ubicato, ricadente nel territorio del Comune di Galatone, è uno dei più caratteristici del Salento, noto per le sue bellezze paesaggistiche ed i tramonti mozzafiato.

Nel 2020 il Comune di Galatone, dopo aver approvato il piano comunale del commercio, decideva di pubblicare un bando per l’assegnazione del suddetto posteggio per la durata di 12 anni, al fine di consentirvi la somministrazione di alimenti e bevande mediante un chiosco amovibile in legno con annessi servizi.

Esaminate le domande di partecipazione pervenute, il responsabile comunale al ramo decideva di aggiudicare in via provvisoria il posteggio alla ditta Kilometrozero, poiché la stessa vantava un punteggio maggiore rispetto agli altri concorrenti. Uno di questi, però, impugnava al Tar Lecce la graduatoria provvisoria disposta dal responsabile comunale, ritenendo di aver diritto ad un punteggio maggiore e, quindi, all’assegnazione del posteggio. La Kilometrozero decideva di difendersi in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale spiegava ricorso incidentale ed eccepiva l’inammissibilità, sotto vari profili, e l’infondatezza nel merito dell’impugnazione promossa dal concorrente.

Nel maggio 2021 il TAR chiedeva un approfondimento istruttorio al Comune di Galatone, in particolare se avesse proceduto o meno all’aggiudicazione definitiva del posteggio. Il responsabile comunale, dopo aver riscontrato le osservazioni presentate dai vari concorrenti, procedeva con l’aggiudicazione definitiva del posteggio, che veniva confermata in favore della Kilometrozero. Anche l’aggiudicazione definitiva, però, veniva impugnata al TAR dalla ditta concorrente, che contestava il maggior punteggio attribuito in gara alla Kilometrozero.

Con sentenza pubblicata questa mattina il TAR, accogliendo le eccezioni preliminari e le tesi dell’Avv. Gaballo in difesa della Kilometrozero, ha dichiarato inammissibile ed infondata nel merito l’azione promossa dalla ditta concorrente, confermando l’aggiudicazione del posteggio disposta in favore della Kilometrozero per 12 anni.

Ora, per effetto di tale decisione, la Kilometrozero potrà concludere l’iter già avviato per la realizzazione del chiosco eco-compatibile in vista della prossima stagione estiva e degli anni a seguire in un luogo rinomato per l’incantevole bellezza.

Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal titolare della Kilometrozero e dall’Avv. Gaballo.


Avv. Paolo Gaballo - Avvocato amministrativista

Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, diritto ambientale, appalti pubblici e privati, demanio marittimo, procedure concorsuali, etc.). Offre assistenza giudiziale e stragiudiziale ed è abilitato innanzi al Patrocinio innanzi al Consiglio di Stato ed alle altre Magistrature Superiori.




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Referenze

Pubblicazione legale

Il tar lecce da il via libera ai lavori di riqualificazione dell’ex scuola di via torino del comune di aradeo

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Il TAR Lecce da il via libera ai lavori per la riqualificazione dell’area urbana del Comune di Aradeo, denominata “Ex Scuola di via Torino", che porteranno al completo recupero funzionale dello spazio esistente ed alla restituzione dei luoghi rigenerati e promossi alla fruizione pubblica in ogni sua parte. I fatti. Nel novembre 2020 l’area lavori pubblici e servizi tecnici del Comune di Aradeo indiceva la gara per l’affidamento dei lavori, dell’importo di euro 307.690,00, di riqualificazione dell’area urbana comunale denominata “ex Scuola di via Torino”. I lavori venivano aggiudicati alla società Nipa s.r.l.u. Tuttavia, la società R.A. Costruzioni s.r.l., classificatasi al secondo posto in graduatoria, contestava innanzi al TAR Lecce l’aggiudicazione della gara in favore della Nipa s.r.l.u., lamentando sia l'illegittimità del bando di gara, sia la mancata esclusione della Nipa s.r.l.u. dalla procedura concorsuale. La ditta aggiudicataria si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale evidenziava l’infondatezza del ricorso sotto molteplici profili. Con sentenza depositata questa mattina, il TAR Lecce (sez. II, Presidente Antonella Mangia, relatore Andrea Vitucci) ha rigettato il ricorso della società R.A. Costruzioni e confermato l'aggiudicazione in favore della società Nipa s.r.l.u.. In particolare, il Tribunale amministrativo, accogliendo integralmente le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, difensore della ditta aggiudicataria, ha rigettato il ricorso della società R.A. Costruzioni, ritenendo legittimo l'operato dell’area lavori pubblici e servizi tecnici del Comune di Aradeo e confermando, quindi, il provvedimento di aggiudicazione ed il giudizio della commissione tecnica in favore dell’offerta proposta in sede di gara dalla Nipa s.r.l.u.. Il TAR Lecce ha anche condannato la società R.A. Costruzioni a pagare le spese di giudizio in favore della società Nipa s.r.l.u. e del Comune di Aradeo. Soddisfazione è stata espressa dall'Avv. Gaballo per il vittorioso esito ottenuto nel giudizio dinanzi al TAR, che ora consentirà alla comunità di Aradeo di poter, finalmente, usufruire di un ulteriore spazio pubblico, che sarà realizzato sulla base del progetto proposto in sede di gara dalla società Nipa, che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un Parco Pubblico con annessa area per giochi in legno, la conservazione della vegetazione già presente e la piantumazione di nuove essenze arboree.

Pubblicazione legale

Il tar lecce dichiara legittima la revoca da parte dell’amministrazione di nardo’ del servizio di raccolta indumenti usati svolto dalla societa’ cooperativa humana

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Il TAR Lecce dichiara legittimo il provvedimento con cui il Comune di Nardò ha revocato alla società cooperativa Humana il servizio di raccolta indumenti usati. I fatti. La società cooperativa Humana gestiva il servizio pubblico di raccolta indumenti usati nel territorio del Comune di Nardò. Nel 2017 la Giunta Comunale autorizzava il dirigente al ramo a prorogare il servizio alla medesima società; quest’ultima, tuttavia, si rendeva successivamente responsabile di una serie di inadempimenti e continuava a svolgere il servizio senza aver sottoscritto una convenzione con l’Amministrazione, che, pertanto, decideva di non prorogarle più il servizio. La società Humana impugnava al TAR Lecce, con un ricorso, la decisione comunale e, con motivi aggiunti, il provvedimento con cui il Comune di Nardò convalidava la sua decisione di non assegnarle più il servizio; la società, inoltre, chiedeva al TAR la condanna dell’Amministrazione Comunale a risarcire i danni subiti per la mancata prosecuzione del servizio ed a pagare l’indennizzo previsto per la revoca del servizio. Il Comune di Nardò si difendeva in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo, il quale eccepiva l’improcedibilità del ricorso della società avverso la prima delibera e l’infondatezza dei motivi aggiunti avverso il provvedimento di convalida. Ciò in quanto la società Humana si era resa responsabile di una serie di inadempimenti che avevano costretto l’Amministrazione a decidere di non prorogarle più il servizio. In particolare, secondo l’Avv. Gaballo, i documenti in atti provavano che la società, senza giustificazione, aveva omesso di svuotare i cassonetti secondo le cadenze stabilite, cagionando situazioni di degrado e pericolo ambientale, ed aveva continuato a svolgere il servizio sine titulo, nonostante fosse stata formalmente convocata per la sottoscrizione della convenzione necessaria. Sicchè l’Amministrazione, al fine di evitare nuove situazioni di degrado ambientale, aveva deciso di allocare in un’area privata custodita i cassonetti per la raccolta di indumenti usati. Nella giornata di ieri il TAR Lecce (presidente Antonella Mangia – relatore Roberto Michele Palmieri), accogliendo le eccezioni difensive dell’Avv. Gaballo, ha dichiarato improcedibile il ricorso della società Humana e rigettato i motivi aggiunti. Secondo il TAR “è di tutta evidenza che la revoca è stata disposta principalmente in virtù delle plurime inadempienze addebitate alla ricorrente, rispetto alla quale le giustificazioni addotte da quest’ultima sono smentite dalla produzione documentale depositata dall’Amministrazione resistente. Ne discende l’infondatezza delle dedotte censure, che pertanto non possono che essere disattese. Parimenti infondata è l’ulteriore domanda risarcitoria e/o indennitaria proposta dalla ricorrente” . Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avv. Gaballo: “il TAR ha correttamente rilevato che la documentazione che abbiamo prodotto in giudizio prova che la revoca della decisione di proseguire il servizio deriva da responsabilità esclusive della società che lo gestiva, atteso che la stessa con la propria condotta negligente ha concorso in maniera esclusiva all’adozione della revoca impugnata ”.

Pubblicazione legale

Il ministero dell’interno e il consiglio di stato respingono il ricorso della a.s.d. “nuova squinzano” e dichiarano legittimi i provvedimenti con cui il comune di squinzano decise di revocarle la gestione del campo sportivo comunale.

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E’ di questi giorni la notizia dell’avvio, da parte della Prefettura di Lecce, dell’iter che potrebbe condurre allo scioglimento del Comune di Squinzano per infiltrazioni mafiose e dell’insediamento della commissione incaricata di esaminare la documentazione necessaria. Oggi pomeriggio giunge una decisione che sarà sicuramente utile alla commissione nel lavoro che dovrà svolgere: il Ministero dell’Interno, previo parere del Consiglio di Stato, ha respinto il ricorso promosso dalla A.S.D. “Nuova Squinzano” e, di conseguenza, giudicato legittimi i provvedimenti con cui l’Amministrazione di Squinzano decise di risolvere il contratto stipulato con l’associazione sportiva A.S.D. “Nuova Squinzano” per la gestione del campo sportivo comunale. I fatti. Nel 2015 il Comune di Squinzano affidava in concessione all’A.S.D. “Nuova Squinzano” la gestione del campo sportivo comunale, ubicato alla via Caduti di Superga, sottoscrivendo un contratto d’appalto. Nel primo anno di gestione, però, la suddetta associazione sportiva incorreva in una serie di inadempienze, che inducevano l’Amministrazione Comunale a revocarle la gestione del campo sportivo, risolvere il contratto ed ordinare lo sgombero e la riconsegna dello stesso impianto. L’associazione sportiva, ritenendo illegittima la decisione assunta dal Comune, la impugnava con un ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’Amministrazione Comunale decideva di tutelare le sue ragioni, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo. Quest’ultimo produceva al Ministero dell’interno ed al Consiglio di Stato una memoria difensiva ed una serie di documenti al fine di dimostrare la correttezza dei provvedimenti emessi dal Comune di Squinzano. Oggi pomeriggio il Ministero dell’interno, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, ha respinto il ricorso dell’associazione sportiva, ritenendolo infondato nel merito. In particolare, il Consiglio di Stato, ritenendo provati i quattro inadempimenti più volte contestati dal Comune al precedente concessionario, ha giudicato legittima la revoca della concessione disposta dall’Ente civico a tutela di interessi pubblici e nel rispetto delle garanzie partecipative previste dall’ordinamento vigente. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dal Sindaco di Squinzano e dall’Avv. Paolo Gaballo.

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