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Il tar lecce respinge l’istanza cautelare dell’associazione sportiva dilettantistica tennis squinzano: legittima la gara svolta dal comune per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “campi da tennis e di calcio” di p.zza senatore pulli/via gorizia.

Scritto da: Paolo Gaballo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E’ di questi giorni la notizia dell’avvio, da parte della Prefettura di Lecce, dell’iter che potrebbe condurre allo scioglimento del Comune di Squinzano per infiltrazioni mafiose e dell’insediamento della commissione incaricata di esaminare gli atti amministrativi ritenuti a tal fine utili, in particolare sulla gara svolta dal Comune per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo sito tra piazza senatore Pulli e via Gorizia. Questa mattina il TAR di Lecce si è pronunciato proprio sulla legittimità di questa gara, respingendo l’istanza cautelare che l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano aveva richiesto, essendo giunta seconda. I fatti. Con la delibera n. 71/2019, la Giunta del Comune di Squinzano bandiva una procedura per l’affidamento in concessione, a titolo oneroso, della struttura sportiva composta da campo di calcetto con relativi locali adibiti a spogliatoio di proprietà comunale ubicata in Piazza Sen. Pulli/Via Gorizia, che fa parte del più ampio complesso sportivo unico formato anche dal campo da tennis. La procedura però andava deserta. Con la seguente delibera n. 146/2019, l’Ente decideva di affidare in concessione anche l’altra parte dello stesso complesso sportivo, costituito dal campo da tennis. Il responsabile di servizio, con determina n. 525/2019, in conformità alle richiamate delibere di Giunta comunale, bandiva la gara per la concessione dell’impianto sportivo costituito dal campo da tennis e dal campo di calcetto. Alla gara partecipavano due concorrenti: l’associazione sportiva “New Team Squinzano”, che se l’aggiudicava, e l’associazione sportiva dilettantistica tennis Squinzano, che, giungendo seconda, impugnava al TAR Lecce l’aggiudicazione, contestando che il responsabile del servizio che aveva ricevuto mandato dalla Giunta di affidare in concessione il solo campo da tennis e non anche il campo di calcio, che l’aggiudicataria doveva essere esclusa per essere incorsa in precedenti inadempienze ed aveva beneficiato di una richiesta di integrazioni documentali in violazione del codice degli appalti e che la commissione esaminatrice aveva, immotivatamente, attribuito un punteggio maggiore all’offerta dell’aggiudicataria. L’Amministrazione Comunale decideva di tutelare le sue ragioni, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo. Quest’ultimo, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità della prima censura, atteso che la ricorrente non solo non aveva impugnato la determinazione di indizione della gara, ma vi aveva anche partecipato, prestando quindi acquiescenza. Nel merito, evidenziava che la ricorrente non aveva fornito prova degli asseriti inadempimenti dell’aggiudicataria, che l’amministrazione aveva richiesto a quest’ultima solo dei chiarimenti sul piano di fattibilità economica dell’offerta e la correttezza dei punteggi  attribuiti dalla commissione di gara. Questa mattina il Tar Lecce, Sezione II (Presidente Enrico D’arpe, estensore Giovanni Gallo), accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Paolo Gaballo, ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, ad una sommaria delibazione, il ricorso infondato, atteso che: la prima censura, rivolta avverso la determinazione n. 525/2019, il bando ed il disciplinare di gara, appare irricevibile e, comunque, inammissibile, atteso che l’Associazione ricorrente ha omesso di impugnare detti atti entro il termine decadenziale di 30 giorni e, in ogni caso, dopo che vi aveva manifestato acquiescenza presentando la domanda di partecipazione alla procedura di gara; parte ricorrente ha mancato di fornire puntuale prova dell’esistenza di formali contestazioni da parte del Comune di Squinzano in relazione a precedenti inadempimenti di cui si sarebbe resa responsabile l’Associazione controinteressata; non pare sussistere la denunciata violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nel corso della procedura di che trattasi l’Amministrazione Comunale resistente non ha disposto alcun soccorso istruttorio ma, come risulta dal verbale n. 6 del 4.2.2020, ha formulato una mera richiesta di chiarimenti, rivolta peraltro ad ambedue i concorrenti, con riguardo alla fattibilità delle proposte (inerenti il Piano di fattibilità economica dell’investimento) avanzate dagli stessi; le ulteriori doglianze formulate con riguardo all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione impingono nel merito della valutazione delle offerte tecniche la quale, pur espressa in forma numerica, appare, alla luce della complessiva disciplina di gara.., adeguata, pienamente comprensibile ed immune da vizi di illogicità, irragionevolezza ovvero evidente erroneità”Viva soddisfazione per l’esito di questa fase del giudizio è stata espressa dal Sindaco di Squinzano e dall’Avv. Paolo Gaballo.


Avv. Paolo Gaballo - Avvocato amministrativista

Lo studio legale Gaballo è specializzato nel diritto amministrativo (urbanistica-edilizia, diritto ambientale, appalti pubblici e privati, demanio marittimo, procedure concorsuali, etc.). Offre assistenza giudiziale e stragiudiziale ed è abilitato innanzi al Patrocinio innanzi al Consiglio di Stato ed alle altre Magistrature Superiori.




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Referenze

Pubblicazione legale

Via libera dal TAR Lecce agli idrovolanti per la Grecia da Santa Maria al Bagno

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Il TAR Lecce rigetta il ricorso contro i provvedimenti che autorizza no il progetto degli idrovolanti nella marina di S anta M aria al Bagno, che, pertanto, ora può “ decollare ”. I fatti. Lo scorso mese di febbraio, i l proprietario di un’abitazione vicina al giardino della memoria di S .M. al Bagno e presidente del Comitato di S .M. al Bagno a difesa della m a rina e del giardino della memoria , impugna va al TAR Lecce il progetto degli idrovolanti sul quale l’Amministrazione Mellone punta per incrementare l’economica turistica della marina . Nel 2020, infatti, il Comune di Nardò aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto del programma europeo Interreg Grecia/Italia 2014/2020, per un importo di € 533.000,00, per l’installazione di una idrosuperfic i e con mini terminal nella marina di Santa Maria al Bagno di Nardò. Il finanziamento è condizionato alla realizzazione dell’opera nei prossimi mesi . Sul progetto dell’opera pubblica si è tenuta una conferenza dei servizi nel 2020 per l’acquisizione dei pareri da parte delle Autorità competenti; la conferenza dei servizi si è conclusa lo scorso mese di novembre con l’acquisizione di tutti i pareri favorevoli alla realizzazione dell’opera, compreso quello della Soprintendenza . Sennonchè l o scorso mese di febbraio il proprietario dell'abitazione impugna va al TAR Lecce la suddetta conferenza dei servizi ed i pareri acquisiti all’interno della stessa , in particolare quello della Soprintendenz a, a difesa della sua a bitazione e quale residente del Comitato di Santa Maria al Bagno . L’Amministrazione di Nardò decideva di difendersi in giudizio con l’Avv. Paolo Gaballo , il quale , innanzi al TAR Lecce , eccepi va la tardività del ricorso, poiché notificato oltre il termine di decadenza di 60 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti impugnati da parte del ricorrente ed il difetto di legittimazione sia del ricorrente , che del comitato che lo stesso rappresenta, per carenza di presupposti necessari . All’udienza camerale tenutasi lo scorso 10 marzo i legali del proprietario dell'immobile rinuncia vano all’istanza di sospensione che avevano richiesto contro i provvedimenti impugnati. Il pomeriggio dello stesso giorno i suddetti legali notificavano un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intestato a l padre del ricorrente e comproprietario della medesima abitazione , che contestava, per le stesse ragioni del figlio, i provvedimenti già impugnati da quest’ultimo . L’Amministrazione di Nardò decideva di trasporre il giudizio al TAR Lecce attraverso l’Avv. Paolo Gaballo , che evidenziava la corretta la localizzazione dell’ opera pubblica lungo la costa neretina, trattan do si di scelte che, pur essendo riservate alla discrezionalità dell ’ amministrazione , erano state adeguatamente istruite e motivate, tenendo conto anche del giardino della memoria, visto che lo stesso sarebbe stato riqualificato, valorizzato ed impegnato solo in minima parte, senza alcun impatto . I l Tar Lecce , accogliendo le tesi dell’Avv. Gaballo, ha pubblicato la sentenza che rigetta il ricorso del comproprietario dell'immobile, ritenendolo infondato. Secondo il TAR , “l’amministrazione ha esercitato i propri poteri discrezionali senza omettere di valutare e comparare tutti gli inter e ssi coinvolti dalla scelta localizzativa e in particolare l’interesse alla conservazione del valore simbolico del giardino della memoria” . E’ stato così scongiurato il rischio d i perdita del finanziamento comunitario da parte del Comune di Nardò che ora potrà realizzare il progetto degli idrovolanti, offrendo alla collettività un’importante servizio turistico.

Intervista pubblica

I centri diurni socio riabilitativi negli ambiti territoriali della Regione Puglia

Tele Rama - 10/2021

Durante la trasmissione "Controvento", in onda su tele rama, sono state affrontate le problematiche che vivono i centri diurni socio-riabilitativi degli ambiti territoriali della Provincia di Lecce. In particolare si è affrontata la questione del giudizio amministrativo pendente tra i suddetti centri e l'ASL Lecce per la riattivazione del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili presso i centri diurni accreditati dalla Regione Puglia

Titolo professionale

Presidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della Provincia di Lecce

AIGA - 7/2011

Presidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della Provincia di Lecce dal mese di luglio 2011 al luglio 2013.

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