Pubblicazione legale:
PROROGHE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E BANDI PER
IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI: UNA SENTENZA TRANCIANTE DELL’ADUNANZA PLENARIA
DEL CONSIGLIO DI STATO.
La pronuncia n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato pone termine all’annosa vicenda della proroga,
automatica e generalizzata, fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime in
essere. Non solo. Consente, altresì, ai Comuni di concretizzare le previsioni
dei Piani Comunali delle Coste, di cui si sono dotati al fine di valorizzare lo
sviluppo turistico-economico dei territori nel rispetto dei valori ambientali e
delle bellezze paesaggistiche.
Andiamo con ordine.
E’ evidente che, per superare il conflitto tra il
diritto europeo e la normativa italiana sulle concessioni demaniali, sarebbe
stata necessaria, da parte del nostro Legislatore, una riforma organica del
settore. Era indispensabile una normativa statale che introducesse procedure di
gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, prevedendo una disposizione
transitoria che consentisse il mantenimento delle concessioni in essere per un
periodo ragionevole. Nulla di tutto ciò è accaduto.
Così l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è
stata chiamata ad una pronuncia chiarificatrice sulla proroga delle
concessioni. La pronuncia, però, è andata ben oltre.
In primis, l’Adunanza Plenaria
ha disapplicato
l’estensione delle concessioni al 2033, prevista dalla L.n. 145/2018, ed ha imposto
le gare entro due anni. Sia chiaro: la Plenaria non ha concesso due anni invece
degli altri quindici previsti dalla legge nazionale, che ha dichiarato non
applicabile. Ha stabilito una cosa diversa, e cioè, che entro il 31 dicembre 2023
deve terminare ogni questione: mappature delle aree, concorsi, assegnazioni e
potenziali controversie. La statuizione, sul punto, è dirompente: “scaduto il
31 dicembre 2023 tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi
prive di effetti..si precisa sin da ora che
eventuali proroghe legislative del termine così individuato dovranno
naturalmente considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto,
immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi
organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel
momento, tamquam non esset le concessioni in essere”. In altre parole, l’eventuale mancata
riforma del settore da parte del Legislatore, l’eventuale braccio di ferro
sugli indennizzi, gli eventuali scontri giudiziari post assegnazione non varranno
quale circostanza giustificatrice di ulteriori proroghe. Il 1 gennaio 2024,
senza nuovi assegnatari post gare, quei tratti di spiaggia, chioschi,
ristoranti, lidi, spiagge attrezzate, noleggio imbarcazioni torneranno al
demanio e non potranno più essere occupate dai precedenti concessionari. La
questione, infatti, non riguarda solo stabilimenti balneari, ma tutte le “concessioni
demaniali di carattere economico” (quindi che traggono profitto) presenti
sul demanio marittimo. Tutte attività economiche che devono essere aperte alla
libera concorrenza. In questi termini è possibile recuperare qualche carta
utile per salvaguardare la posizione dei concessionari uscenti, che avranno
comunque diritto ad un indennizzo (non in via automatica, ma in
relazione ai concreti investimenti fatti nella certezza di poter contare su un’autorizzazione). Il sistema di gara da attuare,
infatti, secondo la Plenaria, dovrà prendere in esame non solo “la misura dei canoni concessori”, ma
anche la capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica, l’esperienza
professionale e il know-how acquisito
da chi ha già svolto attività analoghe (e, quindi, anche il concessionario
uscente), standard qualitativi dei servizi e sostenibilità sociale e ambientale
degli investimenti, ferma restando, chiarisce sempre la Plenaria, la necessità
di evitare ipotesi di preferenza automatica per i gestori uscenti.
Quanto alle
proroghe già rilasciate, l’Adunanza Plenaria indica ai Comuni il percorso da
seguire: non occorre l’avvio di procedimenti di autotutela; il provvedimento
amministrativo è un semplice atto ricognitivo di proroga di un effetto prodotto
automaticamente dalla legge, senza intermediazione del potere amministrativo. Pertanto,
se viene meno la legge che interviene sulle specifiche statuizioni di proroga, decadono
gli atti amministrativi emanati e, quindi, “l’effetto della proroga deve
considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto”.
Oltre alla
disapplicazione della proroga generalizzata, l’altra questione giuridica,
particolarmente interessante, è quella relativa alla possibilità per i Comuni di
pubblicare, da subito, bandi per il rilascio di nuove concessioni demaniali. Taluni
Enti locali, ma non tutti, erano titubanti in tal senso, in ragione di una disposizione
della L.n. 145/2018 che imponeva una sorta di sospensione di nuove concessioni
in attesa di una revisione di quelle in essere entro un arco temporale, poi non
rispettato (ma questa, ahinoi, non è una novità). Ora, la Plenaria ha chiarito
che i Comuni, anche in assenza di un intervento del Legislatore, possono pubblicare
i bandi per il rilascio di nuove concessione demaniali, avendo già tutti gli
elementi necessari: “anche nell’inerzia del legislatore, l’art. 12
della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di
come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e
nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle
Amministrazioni di bandire gare per il rilascio e il rinnovo delle concessioni
demaniali”. I Comuni, quindi, soprattutto quei pochi che sono riusciti a dotarsi
di uno strumento di pianificazione come il Piano Coste approvato in via
definitiva, potranno ora decidere di attuarne le previsioni,
pubblicando i bandi per le aree demaniali, ancora libere, destinate ad
insediamenti balneari, di ristorazione, ricettivi e ricreativi.
Avv. Paolo Gaballo
amministrativista
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