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Cittadinanza per residenza decennale

Scritto da: Paolo Rigon - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La L. 91/1992, art. 9, consente l'acquisto della cittadinanza italiana, tra le altre ipotesi, anche per la permanenza stabile e continuativa in Italia (residenza anagrafica ininterrotta) per un determinato lasso di tempo variabile in considerazione di diversi fattori:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extraeuropei
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell’Unione europea;
  • 5 anni di residenza per gli apolidi e i rifugiati politici;
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • 3 anni di residenza allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita, o per il cittadino straniero che è’ nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
  • 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato.


La procedura per la concessione della cittadinanza italiana ha una durata fissata per legge in 24 mesi (2 anni) prorogabili da parte dell'Amministrazione procedente di ulteriori 12 mesi (1 anno) così per un totale complessivo massimo di 36 mesi (3 anni).

I requisiti richiesti dalla Legge sono i seguenti:

  • Residenza regolare, continuativa ed ininterrotta in Italia: come sopra detto, occorre che il richiedente abiti in Italia in maniera ininterrotta, ovvero senza "buchi" nella residenza; la residenza deve sussistere per tutto il tempo di evasione della procedura di concessione della cittadinanza italiana e sino all'avvenuto giuramento.
  • Conoscenza della Lingua Italiana (liv. B1): il richiedente deve dimostrare di conoscere la lingua italiana (comprenderla ed utilizzarla) e a tal fine dovrà esibire all'Amministrazione procedente il titolo di studio rilasciato da un Istituto scolastico pubblico o da un Ente Certificatore a ciò riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (ad oggi: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri); ne sono esonerati coloro che hanno sottoscritto un accordo di integrazione o siano titolari di un Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
  • Reddito congruo per i 3 anni precedenti alla presentazione della domanda e sino al giuramento: € 8.263,31 (in assenza di coniuge e figli) o € 11.652,05 (in presenza di coniuge a carico e aumentabile di € 516,00 per ogni altro figlio o familiare a proprio carico); ai fini della valutazione del reddito, possono essere utilizzati anche i redditi di coniugi  conviventi(tra i quali si considerano anche i conviventi registrati e gli uniti civilmente) o di altri familiari conviventi purchè rientrino tra quelli tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c. (figli legittimi o legittimati, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani e unilaterali).
  • Assenza di condanne penali in Italia e all'estero: necessario per valutare l'eventuale pericolosità sociale del soggetto richiedente.

Documenti da presentare:

  1. Atto di nascita (tradotto e legalizzato)
  2. Certificato penale del Paese di origine (tradotto e legalizzato)
  3. Visura del casellario penale italiano (consigliata non obbligatoria)
  4. Passaporto e carta di identità estere
  5. Carta di identità e codice fiscale italiani
  6. Permesso permesso di soggiorno
  7. Certificato storico di Residenza e Stato di famiglia
  8. Modello CU, Unico e modello 730 relativo ai redditi degli ultimi 3 anni (propri o di altri familiari conviventi se non sufficienti)
  9. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello B1
  10. Versamento del contributo di € 250,00 + Marca da bollo di € 16,00: da pagarsi tramite PagoPA al termine della compilazione della domanda di cittadinanza telematica


Nella domanda andranno altresì indicati gli indirizzi del Paese di origine, il proprio titolo di studio, la professione, la titolarità di beni immobili in Italia o all'estero.



Pubblicato da:


Paolo Rigon

Avvocato Civilista e del lavoro