Caso legale:
Una ditta cede pro soluto, a favore di altra ditta, un cospicuo credito superiore ai 600mila €, derivante da contratto di appalto di opere, appena 18 giorni prima della sua dichiarazione di fallimento. Su incarico della Curatela fallimentare ho intrapreso azione giudiziale per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione, sui seguenti presupposti: la cessione era stata eseguita in periodo sospetto ai sensi della Legge Fallimentare (appena 18 giorni prima della successiva dichiarazione di fallimento); la consapevolezza del cedente - poi fallito - di recare grave pregiudizio alla par condicio creditorum attraverso un anomalo mezzo di pagamento, che avrebbe consentito una ingiusta soddisfazione di un solo creditore - il cessionario -, ed un altrettanto ingiusto danno a tutti gli altri creditori della fallita, posto che solo la procedura concorsuale può garantire la par condicio creditorum; il sospetto che l'atto di cessione avrebbe potuto costituire solo lo strumento fraudolento per sottrarre alla procedura concorsuale un credito vantato dalla fallita nei confronti di un terzo, ad esclusivo vantaggio del terzo stesso, ed in danno dei creditori della fallita. Il Tribunale ha accolto in toto le nostre ragioni in fatto ed in diritto, dichiarando l'inefficacia, nei confronti della Curatela, dell'atto di cessione del credito. Munito di tale titolo, ho poi proceduto al pieno recupero del cospicuo credito nell'interesse della massa dei creditori.