Avvocato Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica Mayo Di Panaia a Vibo Valentia

Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica Mayo Di Panaia

Avvocato Penalista


Informazioni generali

Lo Studio Legale, oltre ad avere la propria sede principale a Vibo Valentia, ha ulteriori sedi secondarie e di supporto territoriale a Catanzaro (quale Sede per Corte d'Appello), Catania, Roma. L'Avv. Pasqualfabrizio A. A. FRANCICA MAYO di PANAIA è particolarmente specializzato in Diritto Penale, Diritto Penitenziario, Codice Antimafia, White list, nonché in materia di Commissione Parlamentare Antimafia. Si occupa parimenti di Diritto Civile, Diritto di Famiglia, Diritto Amministrativo, Diritto Tributario, Separazioni, Recupero Crediti, oltre ad essere specializzato in Diritto Araldico e genealogico.

Esperienza


Diritto penale

Dall'anno 2010 ad oggi, specializzato particolarmente in Procedure di natura Penale (Penale c.d. "nero" e "bianco"), con diversi casi seguiti e difesi in più Fori d'Italia ed innanzi alle diverse Autorità Giudiziarie e di P.G. . Specializzato nell'anno 2009-2010 in Diritto Penitenziario, nello specifico nel trattamento penitenziario del condannato e nella disciplina dei permessi. Componente della Camera Penale "F. Casuscelli" di Vibo Valentia.


Separazione

Dall'anno 2015 ad oggi, lo Studio FRANCICA MAYO si occupa di separazioni consensuali e Giudiziali, con particolare attenzione alla tutela degli interessi, diritti e stato psicofisico degli eventuali minori presenti.


Divorzio

Dall'anno 2015 ad oggi, lo Studio FRANCICA MAYO si occupa parimenti delle procedure consensuali e Giudiziali riguardante lo scioglimento definitivo del matrimonio e degli effetti civili scaturenti da questo, sempre con particolare attenzione alla tutela degli interessi, diritti e stato psicofisico degli eventuali minori presenti.


Altre categorie:

Diritto militare, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto tributario, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Appalti pubblici, Diritto immobiliare, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Diritto marittimo, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto del turismo, Arte e beni culturali, Tutela degli anziani, Privacy e GDPR, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni, Usura, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Violenza, Aste giudiziarie, Immigrazione e cittadinanza, Diritto ambientale, Tutela degli animali, Sovraindebitamento.


Referenze

Pubblicazione legale

Normale diligenza dell’ufficiale giudiziario per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. – i chiarimenti della corte di cassazione.

Pubblicato su IUSTLAB

-Avv. Pasqualfabrizio A. A. FRÁNCICA MAYO di PANAIA- (Gennaio 2022) Argomento sempre di alto interesse nel Mondo Giuridico è quello riguardante le notifiche degli Atti, dalle quali spesso dipende la lungaggine delle Procedure Giudiziarie od addirittura la prescrizione del Diritto preteso, per assenza del destinatario, per mancanza di indicazioni del nome del destinatario su citofoni e cassette postali, nonché per irreperibilità. Sul tema si sono, quindi, nuovamente espressi gli Ermellini (Cass. Civ., I^ Sez., Ord. 27 Gennaio 2022, n.° 2530) , i quali hanno chiarito essenzialmente quale sia la “normale diligenza” degli Ufficiali Giudiziari (a sommesso avviso dello scrivente da estendersi ad ogni messo notificatore) nello svolgimento delle loro funzioni in tema di notificazione ex Art. 143 C.P.C. (e quindi per le Procedure Civili, Tributarie ed Amministrative): la Suprema Corte, infatti, richiamando fin’anche Sue precedenti pronunce (Cass. n.° 6761/2004 e Sentenza n.° 8638/2017), ha enunciato “ …il principio di Diritto secondo cui l’Ufficiale Giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. ”. La Corte, inoltre, tiene a ribadire quanto non ha mai nel tempo ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica ex Art. 143 C.P.C., “ …il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali… ”, necessitando comunque un “quid pluris” che deve consistere almeno nella raccolta (da parte del soggetto notificatore) di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. “ …L’Ufficiale Giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine… omiss …viene senz’altro meno al suo dovere di normale diligenza nello svolgimento dell’attività notificatoria. ”. Il dubbio potrebbe porsi, a questo punto, allorquando un Legale sollevi una simile nullità sulla notifica compiuta, sostenendo la mera genericità della potenziale dichiarazione resa dall’Ufficiale Giudiziario e senza indicazione specifica dei soggetti interpellati (che potrebbe aprire a strade anche di rilievo Penale per dichiarazioni false rese ad un Pubblico Ufficiale da parte di uno o più interpellati, ovvero per favoreggiamento, ovvero non adempimento del dovere in capo al soggetto notificatore): su tale questione, però, la Suprema Corte non ha nemmeno fatto minimo cenno; starà, come spesso accade, all’Opera dell’Avvocato nei confronti di un Giudicante, sollevare la questione e rendere fortemente il dubbio sulla validità o meno della notifica compiuta.

Pubblicazione legale

Obbligo al mantenimento dei figli - individuazione di reato per il genitore che non provvede.

Pubblicato su IUSTLAB

-Avv.to Pasqualfabrizio A. A. FRÀNCICA MAYO di PANAIA- (Maggio 2020) È di recente pronuncia la Suprema Corte che, con propria Sentenza n.° 16183/2021, ha sancito la violazione degli obblighi di assistenza familiare in favore dei figli da parte di un genitore (nel caso trattato riguardava il padre). Per tale Pronuncia gli Ermellini hanno stabilito che chi è tenuto a corrispondere il contributo all'ex coniuge per il mantenimento dei figli, deve provare la sua effettiva impossibilità ad adempiere, e non, al contrario (per come posto a difesa dell'imputato), la capacità di provvedere autonomamente ai figli dell'ex coniuge richiedente l'adempimento di tale diritto in favore dei figli. Queste le ragioni per la quali la Cassazione ha respinto, quindi, il ricorso di un uomo che in Appello e di nuovo in Cassazione ha fatto presente che, non sussistendo lo stato di bisogno dei figli ai quali provvedeva da diversi anni la moglie, non può essere ritenuto responsabile per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. A fondamento di tale pronuncia, si richiama fondamentalmente la previsione data dall'Art. 570 C.P., che recita: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. ...omissis..."

Lo studio

Pasqualfabrizio Alessandro Augusto Francica Mayo Di Panaia
Via Guglielmo Marconi - Palazzo Castelmayo
Vibo Valentia (VV)

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