Caso legale:
La causa ha avuto ad oggetto la domanda di restituzione dei costi sostenuti nel caso di estinzione anticipata di un prestito al consumo rivolta ad una nota società finanziaria che ne negava la integrale rimborsabilità.
La sentenza ha stabilito che nel caso di estinzione anticipata si ha diritto alla restituzione non soltanto dei costi "recurring" cioè connessi alla durata del prestito, ma anche di quelli "up front" cioè relativi all'attivazione del finanziamento.
La sentenza è molto importante poichè recepisce un costante orientamento giurisprudenziale che riguarda una vasta platea di soggetti ai quali vengono rimborsati dalle società finanziarie solo una parte degli oneri sostenuti in realtà a loro dovuti.