Sentenza giudiziaria:
Ad istanza della società Alfa in data 30.12.2022, veniva notificato alla società Beta ricorso per ingiunzione e pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 9465/22, R.G. n. 23918/22, emesso dal Tribunale Civile di Torino , con il quale veniva ingiunto all’odierna opponente il pagamento, in proprio favore, entro quaranta giorni dalla notifica, della somma di €. 46.002,00, oltre gli interessi legali, come da domanda e le spese di procedura, liquidate in €. 286,00 per esborsi e, spese e in €. 1.370,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, CPA, IVA se dovuta e successive occorrende.
Alfa assumeva di essere creditrice di tale somma in virtù dell’occupazione, da parte di Beta., dell’unità immobiliare sita in Sauze di Cesana (TO), censita al NCEU foglio x particella Y, z. c. U, cat. D/2, piano S1 – T – 1 – 2,r.c. 33.266,00 euro, avente destinazione commerciale di azienda alberghiera, di sua proprietà e denominato Hotel Gamma, per i mesi da agosto 2021 a maggio 2022.
Beta con atto di citazione in opposizione del 7.02.2023 notificato in data 8.02.2023 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo; in via preliminare evidenziava la carenza dei presupposti legittimanti la richiesta ingiuntiva stante la carenza della prova scritta del credito, mentre, nel merito, previa esatta identificazione della domanda proposta, rilevava la insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta formulata dall’attrice poiché quella che doveva considerarsi una richiesta per risarcimento di un danno era carente sia nell’allegazione che nella prova posta evidentemente a suo carico.
Il Tribunale sostanzialmente accoglieva i rilievi mossi da ETC e condannava la Cesana al pagamento delle spese di lite