Pubblicazione legale:
Decreto Cutro
L’articolo qui redatto mira ad evidenziare le maggiori novità in merito alla disciplina degli ingressi regolari sul territorio nazionale introdotte dal Decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 (il c.d. Decreto Cutro), con specificazioni in base alla varie categorie di lavoratori e ai vari permessi.
Come noto, molte tipologie di Visto per l’Italia sono annualmente previste entro un certo numero. Nel lessico di settore, si fa riferimento a queste limitazioni quantitative con il termine di “quote”, a cui si farà dunque spesso riferimento nel prosieguo.
- Lavoro Stagionale Agricolo
I datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione di lavoratori agricoli ma non sono rientrati nelle quote, possono ottenere in via prioritaria, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei lavoratori richiesti, senza dover presentare nuovamente alcuna documentazione.
- Rafforzamento degli strumenti di Collaborazione con Paesi Esteri contro i flussi migratori irregolari
I lavoratori provenienti da Stati che promuovono, talvolta collaborando con lo Stato Italiano, campagne mediatiche riguardanti i rischi dei traffici migratori irregolari, avranno accesso in via prioritaria a quote riservate.
L’ingresso ed il soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio possono essere autorizzati anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti dal Decreto Flussi, le c.d. quote.
Con questa novità, il Governo intende scoraggiare gli ingressi irregolari promuovendo e incentivando la collaborazione dei Paesi di provenienza tramite meccanismi di “ricompensa”, in virtù dei quali si facilitano gli accessi regolari ai cittadini di Paesi che maggiormente collaborano nel contrasto agli ingressi irregolari.
- Velocizzazione della Procedura
Se la Prefettura non ottiene comunicazioni della Questura inerenti eventuali motivi ostativi di natura penale entro 60 giorni, essa deve comunque procedere al rilascio del Nulla Osta all’ingresso (art. 22 comma 5.01 del TUI). Il Nulla Osta è un documento prodromico al rilascio del successivo visto e permesso di soggiorno per moltissime procedure volte all’ottenimento del primo permesso di soggiorno in Italia.
D’altra parte si prevede che lo stesso nulla osta è revocabile (assieme al visto) qualora gli elementi ostativi dovessero essere accertati di seguito, comportando anche la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno e la revoca del permesso.
Inoltre, l’attività lavorativa del cittadino extra UE è consentita fin dall’ ingresso in Italia del lavoratore provvisto di Visto, anche senza la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro con la Prefettura. Questa semplificazione si applica a tutte le ipotesi di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e si estende anche agli ingressi fuori quota. Ciò significa, in termini pratici, che i datori di lavoro non dovranno più attendere l’appuntamento in prefettura una volta che il lavoratore fa ingresso in Italia con il Visto. Il lavoratore potrà infatti iniziare a lavorare dall’ingresso in Italia.
- Asseverazione delle domande di nulla osta
Con l’introduzione del nuovo Art. 24-bis al T.U.I., la verifica dei requisiti previsti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste presentate dal medesimo datore rispetto alla sua capacità contributiva e salariale, sono affidate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.
Con il nuovo decreto la verifica quindi passa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro alle sopracitate categorie di professionisti.
L’asseverazione di cui sopra continua ad non essere richiesta con riferimento alle istanze presentate da organizzazioni dei datori di lavoro che hanno stipulato protocolli d’intesa con il Ministero del Lavoro.
- Nuove Categorie di Visti Fuori Quota (non soggetti a limiti quantitativi del Decreto Flussi)
1) Al di fuori delle quote previste, potranno fare ingresso in Italia anche gli stranieri, apolidi o rifugiati che abbiano completato i corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Entro 6 mesi dalla conclusione del corso bisogna presentare la domanda di visto e conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Entro 7 giorni dall’inizio dei corsi, il Ministero del Lavoro comunica al Ministero dell’interno e degli esteri le informazioni sui partecipanti per consentire l’espletamento dei controlli e l’assenza di elementi ostativi.
2) Tra gli ingressi fuori quota, con la modifica del ‘Decreto P.A. bis’, sono previsti anche i lavoratori extra Ue che hanno già lavorato all’estero per imprese italiane o partecipate da imprese italiane.
- Rinnovo del permesso di soggiorno
Dopo il primo rinnovo, il permesso per lavoro e quello per motivi familiari sono rinnovati per tre anni anziché due. La norma è probabilmente volta ad alleggerire il carico di lavoro delle Questure, che in alcuni casi patiscono pesanti arretrati con ritardi notevoli nel rilascio dei permessi anche rispetto al limite di 60 giorni dall’appuntamento in questura per i rilievi dattiloscopici (impronte digitali).
- Quote specifiche per nuove categorie professionali
Tra le varie novità, abbiamo la previsione di quote specifiche per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, così come i lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus, o impiegati nella pesca, tutte categorie professionali precedentemente non previste.
- Conversioni del permesso di soggiorno
Tutti i titolari di un permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione possono convertire al di fuori delle quote, possibilità prima prevista solo per coloro che conseguivano in Italia il diploma di laurea, un master o un dottorato.
Come in passato, vengono invece previste determinate quote per le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE.
- In particolare, per quanto riguarda il lavoro autonomo, le tipologie di conversione sopra definite (rientranti nei limiti delle c.d. quote) sono consentite nel numero massimo di 50 all’anno, un numero molto basso che fa intendere una chiusura del governo quanto a questa tipologia di conversioni, per natura non supportata dalla “garanzia” di un datore di lavoro.
- Per ciò che concerne invece le conversioni in lavoro subordinato, nel 2023 e nel 2024, le conversioni “in quota” sopra definite ammontano a 4100 per anno, mentre nel 2025 saranno consentite 5100 conversioni.
Sulla nostra pagina web informativa in materia di diritto dell’immigrazione in Italia, vi è una sezione dove potete trovare altre tipologie di conversioni consentite al di fuori dei limiti delle quote (senza limiti quantitativi).
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy