Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18672 dell'11.07.2019, hanno risolto una questione definita di massima importanza, avente a oggetto il contrasto giurisprudenziale insorto sull'effetto giuridico degli atti stragiudiziali ai fini dell'interruzione del termine annuale della garanzia per vizi della cosa venduta, così come imposto dall'art. 1495, comma 3, codice civile.
L'art. 1495 c.c., in particolare, sancisce un termine di decadenza e uno di prescrizione dell'azione. Il primo comma del predetto articolo, infatti, stabilisce che "il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge". Il terzo comma, stabilisce poi che "l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna...".
Quali sono gli atti idonei a interrompere il termine annuale di prescrizione dell'azione ex art. 1490 c.c.?
Un primo indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto atti idonei a interrompere la prescrizione dell'azione esclusivamente gli atti aventi natura giudiziale, ossia soltanto per il tramite della proposizione della domanda giudiziale (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, sent. n. 20705/2017).
Si è formato, tuttavia, un secondo indirizzo di segno opposto al primo, secondo cui costituisce atto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi della cosa, anche la semplice manifestazione in via stragiudiziale al venditore della volontà -del compratore- di volerla esercitare, benchè lo stesso differisca a un momento successivo l'opzione per il tipo di azione giudiziale da esercitare (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, n. 22903 del 2015). Secondo tale ultimo orientamento, quindi, la prescrizione sarebbe interrotta anche dalla semplice manifestazione stragiudiziale del compratore diretta al venditore della volontà di volere esercitare l'azione di garanzia.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, successivamente, è stata chiamata a dirimere tale contrasto giurisprudenziale con la sentenza in commento. Ebbene, le Sezioni Unite, propendendo per il secondo indirizzo giurisprudenziale hanno affermato il seguente principio di diritto: "nel contratto di compravendita, costituiscono -ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.- idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.".
Decorrenza del termine di otto giorni per la denunzia dei vizi occulti al venditore:
Nell'ambito della medesima sentenza, con riferimento al termine di decadenza di otto giorni entro il quale il compratore è chiamato a denunciare i vizi al venditore, le Sezioni Unite hanno specificato che esso decorre "...solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza e della consistenza del vizio lamentato, non essendo sufficiente il semplice sospetto...". Sul piano pratico, tale termine iniziale può individuarsi dal momento in cui il compratore anche all'esito degli accertamenti eseguiti sul bene dal proprio perito, da cui è stato possibile avere piena contezza del vizio medesimo.
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