Legge n. 173 del 18.12.2020 - Archiviati i decreti salvini già "silurati" dalla Corte Costituzionale

Scritto da: Pietro Lauretta - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il 18.12.2020 è stato convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 130/2020, recanti disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché modiche agli articoli 131-bis. 391-bis. 391-ter e 588 del codice penale, e altre misure di sicurezza correlate.

In tema di “sistema di accoglienza”, la Legge n. 173/2020 ha posto fine al disegno salviniano, di fatto già censurato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2020 del 09.07.2020, in seno alla quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 1-bis, del D.Lgs.vo 18 agosto 2015, n. 142 come introdotto dall’art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. Decreto Sicurezza), convertito, con modificazioni, nella Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (c.d. Legge Salvini), nella parte in cui aveva precluso agli stranieri richiedenti asilo l’iscrizione all’anagrafe. La Consulta aveva dichiarato, in via consequenziale, anche l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’impianto dell’art. 13 del D.L. n. 113 del 2018, poiché in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

 

Le norme dei decreti salviniani, oltre a sfregiare i valori del sistema di accoglienza nazionale e comunitario, negando l’iscrizione all’anagrafe agli immigrati, avevano alimentato un esercito di “fantasmi” senza volto e senza identità, ostacolando di fatto il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza. I decreti sicurezza di Salvini avevano raggiunto il solo obiettivo di creare insicurezza e più irregolari, da 530mila a 600mila in poco più di un anno, dunque, andavano corretti nelle parti non conformi all’obiettivo, ai principi della Costituzione e ai valori condivisi con la Comunità Europea.

Sono numerose le novità apportate dalla riforma in materia di immigrazione e sicurezza, e di seguito si commentano i principali profili in tema di immigrazione.

 

Rimedio all’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Una delle più importanti novità è la rivalutazione dell’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, dov’è custodito il diritto di asilo dello straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Il permesso per motivi umanitari consentiva agli stranieri richiedenti asilo, che non avevano i requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e sul diritto alla protezione internazionale, di ottenere comunque un permesso di soggiorno in presenza di ragioni umanitarie. Il decreto Salvini aveva impedito, di fatto, di compiere una valutazione caso per caso, anche sulla base dei principi internazionali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

La nuova legge, dunque, ha modificato l’art. 5, comma 6, del D.L.vo n. 286/1998, limitando il potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente, quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano. La nuova norma, inoltre, richiama un principio che era già caposaldo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ossia il dovere di tenere conto dell’esistenza, nello Stato di origine del richiedente, di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.

 

Conversione dei permessi in lavoro subordinato

Con il nuovo comma 1 bis dell’art. 6 del D.L.vo 286/1998 viene ampliato l’elenco dei permessi di soggiorno che possono essere convertiti in permesso di lavoro subordinato.

Oltre al permesso di soggiorno per motivi di studio, possono essere convertiti in permesso di lavoro anche il permesso di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per attività artistica, per motivi religiosi, per assistenza ai minori, e per cure mediche.

 

Iscrizione anagrafica

È stata ripristinata l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica è rilasciata una carta d’identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a).

 

Permesso di soggiorno per protezione speciale

È stato modificato il comma 1.1 dell’art. 19 D.L.vo n. 286/1998, e dunque ampliato l’elenco dei divieti di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, attraverso l’introduzione di nuovi criteri di valutazione discrezionale.

Nella nuova norma sono vietate le espulsioni:

·         degli stranieri che rischiano di essere sottoposti a tortura o trattamento inumano e degradante nel proprio Paese;

·         quando ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, TUI, ossia il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tenendo conto anche dell’esistenza nello Stato di appartenenza dello straniero dell’esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani;

·         in tutti quei casi in cui l’allontanamento dal territorio italiano comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dello straniero, tenuto conto dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, dell’effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in Italia, e dell’esistenza di legami familiari, sociali e culturali col proprio paese di origine.

Quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda di asilo o protezione internazionale, se sussiste uno dei divieti di respingimento suddetti, deve trasmettere gli atti al Questore affinchè rilasci il permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, viene modificato anche il comma 2 dell’art. 19 T.U. immigrazione, in cui era previsto il divieto di allontanare gli “stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale” e nel caso in cui il rientro nel paese di origine avrebbe comportato un “rilevante pregiudizio” per la propria salute. La nuova norma elimina il riferimento alla particolare gravità, estendendo il divieto di espulsione anche a coloro che si trovano in gravi condizioni di salute, fisiche o psichiche dovute anche a una patologia preesistente, introducendo la definizione di “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.

 

Permesso di soggiorno per calamità di cui all’art. 20 bis del D.L.vo n. 286/1998

La Legge Lamorgese ha modificato anche l’art. 20 bis del T.U., relativo al permesso di soggiorno per calamità, fino a ora concesso nei casi in cui lo straniero avrebbe dovuto fare rientro in uno Stato che si trova “in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”. Vengono ampliati i casi di concessione di tale titolo di soggiorno, attraverso la sostituzione delle parole “contingente ed eccezionale” con la frase “grave situazione di calamità”, da valutare caso per caso. Inoltre, non appare più necessario subordinare la proroga del permesso alla rivalutazione della gravità della situazione già compiuta in sede di prima concessione del permesso. Infine, mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso per motivi di lavoro, il Decreto legge in esame consente la conversione per motivi di lavoro, concedendo ai migranti ambientali di stabilizzarsi nel territorio nazionale dopo che abbiano trovato occupazione lavorativa.

 

Cittadinanza

Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione di cui all’art. 9 ter della Legge n. 91/1992 è ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi. Tale termine trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data del 21.12.2020.



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Avvocato Pietro Lauretta a Vittoria
Pietro Lauretta

Avvocato civilista e penalista - esperto di diritto dell'immigrazione