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La risposta dell'Esperto
L' azione che prevede il codice di procedura civile in caso di morosità del conduttore è l'intimazione di sfratto per morosità, prevista dagli articoli 658 c.p.c. e seguenti. Questa procedura è applicabile se il contratto di locazione è regolarmente registrato all' Agenzia delle Entrate. Il contratto è regolarmente registrato se è stato registrato entro trenta giorni dalla stipula o entro trenta giorni dalla decorrenza del contratto. Per la regolarità della registrazione si deve considerare fra i due termini, decorrenza o stipula, quello con la data più vecchia. In caso di mancata registrazione del contratto o di registrazione oltre il termine di trenta giorni dalla stipula o dalla decorrenza, il contratto potrebbe essere dichiarato nullo dal giudice procedente. In tale ultimo caso sarà necessario agire per rilascio dell'immobile con la procedura ordinaria della citazione a giudizio ex art. 163 c.p.c. o con il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. per rilascio dell'immobile sine titolo. L' intimazione di sfratto per finita locazione e la procedura sommaria ex art. 702 bis c.p.c. sono procedure più rapide rispetto alla citazione in giudizio ex art. 163 c.p.c. La procedura più rapida rimane, comunque, l'intimazione di sfratto per morosità. Infatti dalla notifica dell'intimazione di sfratto all'effettivo rilascio dell'immobile il tempo che può intercorrere, a secondo dei Tribunali nel cui circondario si trova l'immobile, può variare in media dai sei mesi ai due anni. Contestualmente all'intimazione di sfratto si può richiedere l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e non corris
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