Pubblicazione legale:
L.
104 & dintorni: si può fruire del permesso anche fuori dall’orario di
lavoro!
La
Corte di Cassazione sezione lavoro (v. ordinanza del 12.08.2025 n. 23185) ha
stabilito che l’assistenza, da parte di un lavoratore dipendente, al proprio
familiare invalido, non debba inevitabilmente coincidere con l’orario di
lavoro. Il caso ha riguardato un lavoratore nei cui confronti il datore di
lavoro rimproverava di aver fruito dei permessi previsti dalla L. 104 in
maniera impropria, ossia prestando assistenza serale e notturna ad un familiare
invalido. La società lamentava di avere visto il dipendente al mare, con il figlio,
tra le 8 e le 13. Il Tribunale aveva, dunque, dichiarato legittimo il
licenziamento, ma la Corte d’Appello di Bari aveva ribaltato la sentenza,
accogliendo la tesi del lavoratore, annullando tale licenziamento. La Cassazione,
infine, ha confermato la pronuncia della Corte barese, precisando come la legge
non imponga che l’assistenza debba obbligatoriamente coincidere con l’orario di
lavoro. Nella fattispecie, era stato provata la necessità di cure ed assistenza
al congiunto invalido, da prestarsi soprattutto in orario serale e notturno. E
ciò è stato ritenuto sufficiente per escludere l’illegittimità della fruizione
dei permessi e quindi per ritenere invalido il licenziamento.