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Accoglimento integrale di un ricorso ABF per buoni fruttiferi postali del 1986

Prot. N. 2488535/24 del 18.12.24




Sentenza giudiziaria: Un cliente si è rivolto al mio studio per ottenere assistenza nella liquidazione di alcuni buoni fruttiferi postali risalenti al 1986. L’intermediario si era opposto alla corresponsione dell’intero importo dovuto, comprensivo degli interessi maturati, sostenendo che l’applicazione delle condizioni originarie non fosse più valida. La questione si incentrava sulla corretta applicazione delle condizioni riportate sui buoni fruttiferi e sulla normativa vigente all’epoca della loro emissione. Dopo aver analizzato la documentazione e individuato le discrepanze tra quanto riconosciuto dall’intermediario e quanto effettivamente dovuto, è stato presentato un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il ricorso ha evidenziato: • La validità delle condizioni originarie indicate sui titoli. • L’erronea interpretazione della normativa da parte dell’intermediario. • Precedenti giurisprudenziali e decisioni dell’ABF favorevoli a situazioni analoghe. Il ricorso è stato accolto integralmente. L’ABF ha stabilito il diritto del cliente a ottenere il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati, come previsto dalle condizioni originarie. Questo caso dimostra l’efficacia dell’ABF come strumento di tutela per i risparmiatori, soprattutto in situazioni di contrasto con gli intermediari. La definizione del contenzioso ha permesso al cliente di ottenere quanto legittimamente spettante senza ricorrere a un giudizio ordinario, riducendo tempi e costi.



Pubblicato da:


Rachele Luciani

Avvocato immigrazionista e familiarista