Sentenza giudiziaria:
Un ente di natura pubblicistica ha opposto un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale con il quale, in virtù di un regolare contratto di prestazione d'opera, si intimava l'ente al pagamento di un credito in favore del professionista incaricato. L'ente convenuto - opponente ha eccepito la invalidità del contratto di prestazione d'opera e la insussistenza della prova del credito.
Il tribunale ha respinto l'opposizione e condannato l'ente al pagamento parziale dei compensi rivendicati dal professionista.