Il Sostituto ha diritto all'indennità ex art. 22 c. 7 CCNL Area Dirigenza Medica 2019 a fronte dell'esercizio di fatto di Responsabile facente funzioni di direttrore della Struttura Complessa, anche quando l'incarico non sia stato atribuito con le formalità stabilite dal CCNL

Tribunale di Oristano, Sez. Lavoro, 15.1.2025 n. 15




Sentenza giudiziaria: Il Dirigente medico che ha ricevuto incarico di responsabile facente funzioni di Direttore di una Struttura Complessa e lo ha di fatto espletato, ha diritto all’indennità c.d. sostitutiva (mensile) prevista dall’art. 22 CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità (già art. 18 del precedente CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000), anche quando l’incarico gli è stato conferito senza il rispetto della procedura stabilita dalla citate norme. Nel caso di specie, il Direttore Sanitario di ATS nel 2020 aveva attribuito l’incarico alla ricorrente “nelle more della realizzazione delle procedure necessarie alla definizione dell’attribuzione di un incarico ex art. 18”, ma l’Azienda sino al 2023 non ha attivato le relative procedure formali, rifiutandosi di corrispondere l'indennità alla ricorrente. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano, accogliendo il ricorso della dipendente, ha accertato sulla base della documentazione versata in atti che questa effettivamente aveva svolto l’attività di responsabile del Servizio di Diabetologia del P.O. ed era stata considerata Sostituto Direttore della Struttura Complessa anche nelle comunicazioni della Direzione Generale. La sentenza riconosce che l’indennità c.d. sostitutiva spetta pur in assenza di un formale atto di conferimento di incarico di sostituzione proveniente dal direttore generale di ATS, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, “prima ancora che in virtù di considerazioni giuridiche, ove si consideri, da un punto di vista logico e sulla scorta di una interpretazione secondo buona fede che deve guidare l’interprete anche nel settore del pubblico impiego privatizzato, che, se così non fosse, all’amministrazione sanitaria basterebbe non conferire formalmente l'incarico direttivo per beneficiare dello svolgimento, da parte di propri dirigenti, di funzioni particolari (con annesse responsabilità) senza erogare l’indennità che, invece, per contratto – in simili ipotesi – è tenuta ad erogare, determinandosi, in tal modo, da un lato una ingiustificata locupletazione a vantaggio dell’ente (in termini di minor spesa) e, dall’altro, un minor guadagno da parte del dipendente di fatto preposto per un tempo prolungato a una struttura complessa”. La sentenza ha stabilito altro importante principio. L’indennità sostitutiva per Struttura complessa spetta anche se nel periodo in questione l’Atto Aziendale di ATS non contemplava più la Diabetologia di Oristano come autonoma S.C., così come le altre presenti nel territorio reginale, avendo al loro posto previsto tre nuovo Strutture complesse (zona Nord, Centro e Sud e dell’Area di Cagliari) che avrebbero dovuto sostituire l’articolazione Aziendale precedente. Il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, che quella previsione tuttavia era rimasta sulla carta e mai realizzata; tutte le preesistenti S.C. di Diabetologia avevano continuato ad operare autonomamente e ad essere considerate come tali anche nelle determinazioni aziendali. Ha dichiarato pertanto il diritto della ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva per S.C., condannando al pagamento la Gestione Commissariale di ATS e la ASL di Oristano ciascuna per il periodo di pertinenza.



Pubblicato da:


Raffaele Soddu

Avvocato a Cagliari




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