Avvocato Raffaele Soddu a Cagliari

Raffaele Soddu

Avvocato a Cagliari

Informazioni generali

Laureato all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1990 con una tesi sugli “Aspetti privatistici delle carte di credito” (110 e lode), ha conseguito nel 2015 Master di I livello in Diritto dei Servizi Sanitari, Management e Coordinamento dei Servizi Socio Sanitari presso l’Università degli Studi Roma TRE. E’ stato relatore in diversi convegni. Abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori, svolge attività professionale nel settore del diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, pubblico impiego privatizzato, in campo civilistico e penale.

Esperienza


Diritto amministrativo

Tra le altre materie, ho patrocinato in giudizi in materia di: Concorsi: Vigile del fuoco, Forze dell’ordine, avvocato, notarile; Concorsi universitari. Sospensione dalla professione per inosservanza obbligo vaccino anticovid. Decadenza da finanziamenti. Contenzioso elettorale; Discariche di rifiuti pericolosi e non. Appalti pubblici. Autorizzazione alberghiera; Diniego licenza porto d’armi, revoca, divieto detenzione; Daspo; Canone occupazione beni pubblici, Sdemanializzazione, Usi civici,Concessioni demaniali marittime, Concessione suolo pubblico, Strade pubbliche e private. Commercio: distributori carburante. Licenze commerciali.


Ricorso al TAR

La maggior parte delle cause che ho seguito nella mia attività riguarda controversie davanti al TAR e davanti al Consiglio di Stato. Garantisco efficace assistenza non solo innanzi al TAR Sardegna ma anche presso gli altri Tribunali Amministrativi con sede nelle diverse città di Italia


Diritto civile

Mi occupo di cause di Risarcimento danni da responsabilità medica, malasanità. Diritti reali, distanze tra costruzioni, usucapione. Azioni di spoglio. Azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. Responsabilità della P.A. Responsabilità contrattuale, precontrattuale e da contatto. Assicurazione. Azioni risarcitorie Bonus 110. Infortuni stradali. Patente di guida: revoca.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Diritto penale, Edilizia ed urbanistica, Cassazione, Diritto immobiliare, Malasanità e responsabilità medica, Diritto ambientale, Incapacità giuridica, Immigrazione e cittadinanza, Contratti, Mobbing, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Appalti pubblici, Diritto internazionale ed europeo, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Acquisizione Sanante ex art. 42-bis TUE: Storica Vittoria per una s.r.l. contro un Comune. La Corte d'Appello di Cagliari Riconosce un Risarcimento di Oltre 1,2 Milioni di Euro

Sentenza Corte d'Appello di Cagliari 7.7.2025 n. 665

Con una fondamentale ordinanza del 5 giugno 2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha posto fine a una vertenza pluridecennale tra la mia assistita e un Comune, condannando l'ente a un risarcimento complessivo di € 1.256.131,32 per l'illegittima apprensione di un'estesa area di pregio. La decisione rappresenta una vittoria di straordinaria importanza, non solo per il cospicuo valore economico riconosciuto, ma anche per i principi di diritto affermati a tutela della proprietà privata contro le azioni della Pubblica Amministrazione. La controversia trae origine da un'occupazione d'urgenza disposta dal Comune nel lontano 1985 su terreni di proprietà della società, finalizzata alla realizzazione di un camping comunale. A tale occupazione, tuttavia, non è mai seguito un regolare decreto di esproprio, dando così luogo a una situazione di occupazione illegittima protrattasi per decenni. Solo nel 2022, a seguito di sentenza del TAR che condannava il Comune – salva l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 – a restituire alla società ricorrente i terreni, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a risarcire il danno per mancato godimento dei propri terreni per occupazione illegittima, il Comune si è determinato ad adottare un provvedimento di "acquisizione sanante" ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001. Con tale atto, l'Amministrazione ha tentato di regolarizzare la situazione offrendo un indennizzo di poco superiore a 142.000 euro, basando la propria stima sul valore che i terreni avevano quasi quarant'anni prima, alla data dell'originaria occupazione. Ritenendo tale quantificazione palesemente iniqua e illegittima, la società ha proposto opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello di Cagliari che ha ribaltato la quantificazione del Comune e stabilto punti fermi di cruciale importanza. 1. Il Valore del Bene si calcola con riferimento alla data di adozione del provvedimento di acquisizione sanante (19 luglio 2022), e non al valore che il bene aveva all'epoca dell'originaria occupazione illegittima. La Corte ha così rigettato la pretesa del Comune di liquidare un valore storico, anacronistico e irrisorio. 2. La Corte ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) per accertare l'effettivo valore di mercato delle aree. Le conclusioni del CTU sono state interamente recepite dalla Corte, la quale ha disatteso le critiche del consulente di parte del Comune, definite come una "rappresentazione della zona parziale e riduttiva, nonché eccessivamente mortificante della reale condizione dei luoghi". La perizia ha correttamente valorizzato le eccezionali caratteristiche dei terreni, quali: Ubicazione eccellente: in prossimità di una spiaggia, in un contesto di grande rilevanza paesaggistica e forte attrattiva turistica. Accessibilità e conformazione ottimali: giacitura pianeggiante e accesso agevole. Elevata appetibilità sul mercato: confermata dalla presenza di importanti strutture ricettive nelle immediate vicinanze. Sulla base di questi elementi, il valore venale è stato determinato in € 14,05/mq, per un totale di € 813.354,50 a titolo di pregiudizio patrimoniale, una cifra quasi sei volte superiore a quella offerta dal Comune per la medesima voce. 3. Oltre al valore del bene, la Corte ha condannato il Comune a corrispondere alla Società tutte le ulteriori componenti di ristoro previste dalla legge: Pregiudizio non patrimoniale, liquidato nella misura forfettaria del 10% del valore venale, per un importo di € 81.335,45. Risarcimento per l'occupazione senza titolo: calcolato nella misura del 5% annuo sul valore del bene per il periodo non coperto da prescrizione (dal 31 agosto 2013 al 19 luglio 2022), per un importo di € 361.441,37 . Questa pronuncia non solo restituisce alla P.F.P. S.r.l. il giusto controvalore di un bene illecitamente sottrattole, ma riafferma con forza il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione non può trarre vantaggio dai propri ritardi e inadempimenti a danno dei cittadini e delle imprese, essendo tenuta a ristorare il sacrificio imposto alla proprietà privata sulla base di valori attuali e di mercato.

Sentenza giudiziaria

Accesso agli atti ex l. 241/1990 - Concessione Demanio Marittimo - Sanzione irrogata dalla Capitaneria di Porto ex l. 689/1981

TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 15.11.2023 n. 875

La società ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima di un tratto di spiaggia destinata a posizionamento ombrelloni, lettini e natanti da noleggiare, lamentava di essere stata danneggiata dalla condotta della titolare di una concessione demaniale confinante la quale - in violazione delle limitazioni poste dalla sua concessione - riceveva anche utenti diversi dagli ospiti dell'albergo, sottraendo così clientela alla ricorrente. Tale violazione era stata accertata dalla Capitaneria di Porto irrogando in due occasioni sanzioni amministrative. La società ricorrente aveva chiesto con istanza d'accesso copia dei verbali di infrazione da esibire alla Regione per ottenere la declaratoria di decadenza della concessione della controinteressata ai sensi dell'art. 47 cod. nav., e in un giudizio risarcitorio civile per violazione della concorrenza. La Capitaneria di Porto ha rigettato la richiesta di accesso ritenendo che la l. 689/81 ha carattere di specialità, onde per i procedimenti da essa contemplati non residuerebbe spazio per l’applicazione della disciplina di cui alla l. 241/1990, compresa la parte relativa al diritto di accesso. Il TAR, superando un remoto orientamento giurisprudenziale, ha accolto il ricorso affermando che i principi in materia di accesso di cui alla l. 241/1990 sono applicabili anch enei procedimenti relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative, anche quando l'istanza è proposta da un terzo diverso dal destinatario delle sanzioni, qualora, come nel caso trattato, sussistano esigenze di difesa della ricorrente che giustificano l'accoglimento dle diritto di accesso.

Sentenza giudiziaria

Il Sostituto ha diritto all'indennità ex art. 22 c. 7 CCNL Area Dirigenza Medica 2019 a fronte dell'esercizio di fatto di Responsabile facente funzioni di direttrore della Struttura Complessa, anche quando l'incarico non sia stato atribuito con le formalità stabilite dal CCNL

Tribunale di Oristano, Sez. Lavoro, 15.1.2025 n. 15

Il Dirigente medico che ha ricevuto incarico di responsabile facente funzioni di Direttore di una Struttura Complessa e lo ha di fatto espletato, ha diritto all’indennità c.d. sostitutiva (mensile) prevista dall’art. 22 CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità (già art. 18 del precedente CCNL dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000), anche quando l’incarico gli è stato conferito senza il rispetto della procedura stabilita dalla citate norme. Nel caso di specie, il Direttore Sanitario di ATS nel 2020 aveva attribuito l’incarico alla ricorrente “nelle more della realizzazione delle procedure necessarie alla definizione dell’attribuzione di un incarico ex art. 18”, ma l’Azienda sino al 2023 non ha attivato le relative procedure formali, rifiutandosi di corrispondere l'indennità alla ricorrente. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Oristano, accogliendo il ricorso della dipendente, ha accertato sulla base della documentazione versata in atti che questa effettivamente aveva svolto l’attività di responsabile del Servizio di Diabetologia del P.O. ed era stata considerata Sostituto Direttore della Struttura Complessa anche nelle comunicazioni della Direzione Generale. La sentenza riconosce che l’indennità c.d. sostitutiva spetta pur in assenza di un formale atto di conferimento di incarico di sostituzione proveniente dal direttore generale di ATS, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, “prima ancora che in virtù di considerazioni giuridiche, ove si consideri, da un punto di vista logico e sulla scorta di una interpretazione secondo buona fede che deve guidare l’interprete anche nel settore del pubblico impiego privatizzato, che, se così non fosse, all’amministrazione sanitaria basterebbe non conferire formalmente l'incarico direttivo per beneficiare dello svolgimento, da parte di propri dirigenti, di funzioni particolari (con annesse responsabilità) senza erogare l’indennità che, invece, per contratto – in simili ipotesi – è tenuta ad erogare, determinandosi, in tal modo, da un lato una ingiustificata locupletazione a vantaggio dell’ente (in termini di minor spesa) e, dall’altro, un minor guadagno da parte del dipendente di fatto preposto per un tempo prolungato a una struttura complessa”. La sentenza ha stabilito altro importante principio. L’indennità sostitutiva per Struttura complessa spetta anche se nel periodo in questione l’Atto Aziendale di ATS non contemplava più la Diabetologia di Oristano come autonoma S.C., così come le altre presenti nel territorio reginale, avendo al loro posto previsto tre nuovo Strutture complesse (zona Nord, Centro e Sud e dell’Area di Cagliari) che avrebbero dovuto sostituire l’articolazione Aziendale precedente. Il Tribunale ha accertato, sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, che quella previsione tuttavia era rimasta sulla carta e mai realizzata; tutte le preesistenti S.C. di Diabetologia avevano continuato ad operare autonomamente e ad essere considerate come tali anche nelle determinazioni aziendali. Ha dichiarato pertanto il diritto della ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva per S.C., condannando al pagamento la Gestione Commissariale di ATS e la ASL di Oristano ciascuna per il periodo di pertinenza.

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