La revoca giudiziale dell'amministratore di Condominio

Scritto da: Renato Ciampelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'amministratore di condominio durante l'espletamento del proprio incarico può essere revocato.

La revoca dell'amministratore può essere o assemblare o giudiziale. Ricorre il primo caso quando l'assemblea di condominio, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi, delibera di revocare l'amministratore. Si consiglia di revocare l'amministratore per motivi fondati perché altrimenti lo stesso potrà richiedere un risarcimento per il mancato guadagno ai condomini.

Esiste poi la revoca giudiziale che può essere perseguita anche da un solo condomino mediante ricorso al tribunale.

E' necessaria naturalmente la prova delle gravi irregolarità commesse dall'amministratore nella gestione.

Il Tribunale in sede di volontaria giurisdizione deciderà con decreto motivato. L' amministratore revocato per gravi irregolarità non potrà essere nuovamente rinominato dall'Assemblea. 

Le gravi irregolarità previste in via esemplificativa ma non esaustiva dall'art. 1129 del codice civile sono principalmente le seguenti: -mancato utilizzo del conto corrente condominiale. Tale inadempienza pregiudica il principio della trasparenza nella gestione dei fondi condominiali.

-Omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario: impedisce ai condomini di controllare la correttezza della gestione comune.

-mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi. Anche una siffatta inadempienza può esporre condomini a maggiori spese o addirittura subire un' esecuzione forzata.

-Mancata tenuta del registri obbligatori. L'amministratore deve tenere i registri obbligatori del condominio quali ad esempio il regista dell'anagrafe condominiale o il regista delle verbali. 

 Le gravi irregolarità non sono soltanto quelle elencate dall'articolo 1129 del codice civile ma possono essere rilevati anche in riferimento a situazioni diverse.
La Suprema Corte di Cassazione, con  sent.10844 del 2020 ha qualificato la revoca giudiziale come uno strumento eccezionale attivabile soltanto in presenza di violazioni gravi e dannosi. Semplice errori formali o divergenze non bastano a giustificare un'azione di tale tipo. La revoca giudiziale può essere richiesta al tribunale anche soltanto da un solo condomino ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile.



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Renato Ciampelli

Avvocato Condominialista




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