Sentenza giudiziaria:
La Questura di Bologna non permetteva al ricorrente di presentare una richiesta di protezione speciale in quartò privo del passaporto.
Il Tribunale di Bologna ha affermato che la protezione speciale è diretta manifestazione del diritto d’asilo costituzionale e, pertanto, il richiedente protezione internazionale è un richiedente asilo a tutti gli effetti. Per tale ragione, non è imposto allo straniero che richiede la protezione speciale direttamente al Questore di disporre del passaporto.