Sentenza giudiziaria:
A causa dell'errata esecuzione di alcuni lavori di isolamento delle tubature di un impianto di produzione acqua calda sanitaria, un condominio recentemente realizzato in provincia di Monza, subiva danni per circa € 50.000,00.
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo tenutosi avanti il Tribunale di Monza, il consulente del giudice individuava quale soggetto corresponsabile del danno anche il direttore dei lavori (rimasto contumace).
Il suddetto professionista, temendo la condanna a rifondere i danni, decideva quindi di rivolgersi allo scrivente legale.
Nel corso del giudizio di primo grado - terminato nel gennaio 2018 - si è dimostrato che le conclusioni a cui era giunto il consulente del giudice erano errate, e che il professionista non aveva avuto alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dal condominio.
La parte soccombente decide quindi di impugnare la sentenza.
Recentemente la Corte d'Apello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo ogni responsabilità del professionista.
Il punto focale della controversia è stato quello di dimostrare l'errore in cui era incorso il consulente del giudice nell'accertamento tecnico preventivo.