Avvocato Riccardo Crippa a Cornate d'Adda

Riccardo Crippa

Avvocato civilista


Informazioni generali

Sono Riccardo Crippa e mi occupo principalmente di diritto civile. Sono altresì specializzato nell'assistenza e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Per me il rapporto tra cliente ed avvocato deve essere personale e diretto. Prediligo lavorare con piccole e medie imprese e con privati, a cui posso offrire una consulenza personalizzata, concreta e puntuale. Opero presso i tribunali di Monza, Milano, Bergamo e Lecco.

Esperienza


Tutela degli anziani

L'assistenza di un legale nella predisposizione delle domande di tutela di persone anziane (ad esempio nella richiesta di nomina di un amministrazione di sostegno) permette di meglio adattare l'istituto al caso concreto ed alle esigenze del beneficiato.


Diritto civile

Mi occupo quotidianamente di tutte quelle questioni - stragiudiziali e giudiziali - che rientrano nel diritto civile: rapporti personali e familiari, successioni, proprietà e diritti reali, risarcimento danni, responsabilità medica e professionale, tutela del credito e condominio. Assisto anche soggetti sovraindebitati nell'affrontare il momento di crisi, individuando la miglior strategia per superarlo.


Recupero crediti

Credo che gli elementi fondamentali nella gestione di una pratica di recupero crediti siano il tempo ed i costi. Procedere speditamente aumenta infatti l'efficacia dell'azione e riduce il rischio di incappare nell'inesigibilità del credito. Il cliente deve poi essere sempre consapevole dei costi dell'attività, così da superare la paura che "il gioco non valga la candela". Assisto alcune imprese di medie/piccole dimensioni del territorio, che mi affidano la gestione dei loro portafogli crediti


Altre categorie:

Diritto condominiale, Pignoramento, Domiciliazioni, Diritto di famiglia.


Referenze

Pubblicazione legale

Natura dell’Amministrazione di Sostegno

Pubblicato su IUSTLAB

L'art. 404 del Codice Civile precisa che l'Amministrazione di Sostegno è destinata a tutte quelle persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si tratta, con ogni evidenza, di una definizione volutamente molto ampia ed in grado di ricomprendere situazioni eterogenee. Il legislatore non ha dettagliato i poteri che spettano all'amministratore di sostegno, ma ha demandato al Giudice Tutelare l'incarico di delinearli, caso per caso, in ragione delle esigenze di protezione del soggetto beneficiato. La genericità nell'indicare i potenziali beneficiari dell'istituto, e l'elasticità dei poteri che si possono attribuire all'amministratore, hanno consentito all'amministrazione di sostegno di intervenire in situazioni molto diverse tra loro: dalla persona totalmente non autosufficiente (perché in coma o per grave demenza), a quella affetta da infermità di mente, o dipendente da sostanze stupefacenti, ma anche ad anziani che necessitano solo di assistenza per il compimento degli atti ordinari. L'amministrazione di sostegno è così diventata lo strumento potenzialmente migliore per rispondere alla gran parte delle problematiche connesse all'incapacità di un soggetto di curare i propri interessi, a patto però che le necessità del beneficiario vengano adeguatamente dettagliate e descritte al Giudice Tutelare, così che questi possa predisporre l'amministrazione adatta al caso in concreto.

Pubblicazione legale

Pillole sul sovraindebitamento

Pubblicato su IUSTLAB

Descrivere un istituto come il sovraindebitamento in poche righe risulta piuttosto difficile, non solo per la natura tecnica dell'argomento, ma anche per le diverse situazioni che normalmente si devono affrontare nel corso di tale procedura. Anche p er questi motivi, l'assistenza di un professionista tecnicamente preparato è fondamentale. Affrontando l'argomento nella quotidianità del lavoro di studio, ci si rende subito conto di come i destinatari dell'istituto (cioè i soggetti sovraindebitati) non abbiano quasi mai f amiliarità con le nozioni tecniche di cui la legge è infarcita. Pertanto, molto spesso, non hanno idea di cosa si intenda con sovraindebitamento. Vale quindi la pena cercare di riassumere, e semplificare il più possibile, le sue principali caratteristiche. Partendo dall'inizio. Cosa è il sovraindebitamento? Il legislatore (L. 3/2012) descrive il sovraindebitamento come il " perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare la rilevante difficoltà di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" . Quindi? Possiamo dire che è sovraindebitato colui che con le proprie entrate mensile non riesce a coprire le proprie uscite e che, anche possedendo dei beni (ad esempio degli immobili), questi hanno un valore inferiore al totale dei debiti contratti, oppure non sono facilmente liquidabili. Con il termine non facilmente liquidabili, si intendono quei beni che, per essere trasformati in denaro in tempo breve, richiedono un grosso sacrificio di prezzo. A cosa serva una procedura di sovraindebitamento? L'obbiettivo di una procedura di sovraindebitamento è quello di gestire in maniera razionale e più efficiente possibile il momento di difficoltà del debitore, bilanciando i diversi interessi in gioco. Consentire ad un soggetto sovraindebitato di definire e ristrutturare i debiti contratti, per poi reimmettersi nel tessuto economico e ricominciare a produrre reddito, non è solo un sostegno sociale per chi si trova in difficoltà, ma genera altresì benefici, diretti ed indiretti, all'intera collettività. Chi può richiederla? Per la legge, il " debitore sovraindebitato che non sia soggetto ad altra procedura concorsuale ". Quindi? Il consumatore, ma anche il professionista, la ditta individuale, l'imprenditore commerciale sotto soglia, l'imprenditore agricolo, le associazioni e le fondazioni. Vale la pena ricordare che se la situazione di difficoltà riguarda l'intero nucleo familiare, è ora possibile attivare un'unica procedura che comprenda tutti i familiari sovraindebitati. Ci sono più tipi di procedure? Si. Come detto sopra, i soggetti che posso ricorrere al sovraindentiamento sono molto diversi tra loro, così come le loro esigenze e la natura dei debiti da ristrutturare. Per questo sono previsti tre diverse procedure: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio. Il professionista che aiuta il debitore sovraindebitato a gestire la situazione si crisi, saprà individuare la procedura migliore. L'assenso dei creditori alla ristrutturazione dei debiti è sempre necessario? No. Il piano del consumatore non richiede che i creditori diano il loro assenso alla ristrutturazione dei debiti; quindi la procedura prosegue anche senza il via libera dei creditori. Invece per ottenere l'omologa dell'accordo di composizione della crisi è necessaria l'approvazione di almeno il 60% dei creditori ammessi al voto. Quanto può costare una procedura? Per presentare una procedura di sovraindebitamento è necessaria l'assistenza di professionisti. E' opportuno che il debitore, prima di conferire l'incarico, chieda il preventivo di quelli che saranno i costi da sostenere; normalmente l'importo varia in relazione al valore dei debiti e dei beni che si immagina verranno inclusi nel piano. Ma se già sono sovraindebitato, come potrò pagare anche i costi della procedura? I crediti dei professionisti necessari alla predisposizione del piano godono della prededuzione. E' quindi possibile chiedere che vengano inseriti nella massa dei debiti oggetto di ristrutturazione, e che vengano pagati attraverso il piano. Quindi? In sostanza il debitore non dovrà destinare risorse ulteriori per tali costi, rispetto a quelle che ha già messo a disposizione dei creditori. Non ho beni, posso comunque ottenere l'esdebitazione? Si. Da pochi mesi è consentito anche al debitore che " non sia in grado di offrire ai creditori beni o utilità, presenti o future" , di ottenere l'esdebitazione. Attenzione però, tale possibilità è concessa solo alle persone fisiche, sono una volta nella vita, e solo dopo un controllo del tribunale: il giudice dovrà verificare l'assenza di atti in frode ai creditori, che il sovraindebitamento non è stato causato con dolo o colpa grave, e che vi è utilità nel concedere al debitore una nuova possibilità di rientrare nel mercato. Inoltre, dopo l'apertura della procedura, è previsto il monitoraggio per quattro anni dei redditi e del patrimonio del debitore incapiente, in modo da accertare che le eventuali utilità rilevanti maturate, vengano messe a disposizione della procedura. Quindi? Anche se non si hanno beni o entrate, si può comunque ottenere l'esdebitazione (una volta superata la verifica di meritevolezza fatta dal tribunale). L'esdebitato potrà quindi ricominciare ad avere delle entrate e ad acquistare dei beni, senza rischiare che vengano aggrediti dai vecchi creditori. L'ombrello protettivo della procedura vale però solo per la parte occorrente al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mentre l'eventuale eccedenza dovrà essere destinata ai creditori.

Caso legale seguito

Recupero spese condominiali

Impresa costruttrice del complesso morosa nel pagamento delle spese condominiali

L'amministratore condominiale si rivolge al legale segnalando che l'impresa che ha realizzato un complesso immobiliare nella Provincia di Monza, e da cui è poi nato il condominio, non versa da tempo le spese condominiali. Il problema è particolarmente grave considerato che la suddetta impresa è ancora proprietaria di numerosi appartamenti (per oltre 300/1000) e che la morosità di un condomino tanto "pesante" sta privando il condominio di risorse finanziarie fondamentali all'erogazione dei servizi comuni. Naturalmente tutti gli appartamenti ancora di proprietà dell'impresa costruttrice sono gravati da ipoteca fondiaria, il che scoraggia la richiesta di un pignoramento immobiliare. Si decide quindi di pignorare i canoni di locazione che l'impresa costruttrice incassa mensilmente dai propri inquilini, che vengono così dirottati dalle casse dell'impresa a quelle del condominio. Grazie a questo stratagemma, il condominio riesce ad incassare le spese condominiali anche dall'impresa costruttrice (che evidentemente non le avrebbe volute versare) in attesa che venga completata la vendita di tutti gli appartamenti.

Leggi altre referenze (9)

Lo studio

Studio Legale Crippa
Via San Pietro N. 3
Cornate d'Adda (MB)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Crippa:

Contatta l'Avv. Crippa per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email Chat
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy