Caso legale:
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 che aveva ritenuto illegittimo l'art. 222 comma 2 Codice della Strada nella parte in cui rendeva obbligatoria la revoca della patente in caso di omicidio stradale non aggravato, si era proposto incidente di esecuzione ritenendo che detta pronuncia dovesse applicarsi retroattivamente al capo della sentenza che aveva applicato ad un assistito la revoca obbligatoria della patente. Il G.U.P. aveva rigettato la richiesta ritenendo che non si trattasse di una sanzione penale, bensì amministrativa. La Corte Costituzionale nel 2021 ha però accolto l'impostazione che considera la revoca della patente una sanzione penale e che pertanto sono illegittime tutte le revoche obbligatorie della patente disposte in vigenza di una norma incostituzionale. Si è provveduto a ripresentare un nuovo incidente di esecuzione e il medesimo Giudice, preso atto del proprio errore interpretativo precedente, ha accolto la richiesta sostituendo la precedente revoca della patente con una sospensione di anni 4. L'assistito è quindi tornato in possesso della propria patente senza doverne conseguire una nuova come se non l'avesse mai avuta.