Pubblicazione legale:
Accettazione tacita di eredità e debiti del defunto
Quando un soggetto muore si apre la successione ereditaria, sia essa legittima o testamentaria, in forza della quale il patrimonio ereditario, se esistente, si trasferisce agli eredi legittimi o testamentari. In ogni caso per poter assumere la qualifica di erede è necessario da parte del soggetto chiamato una manifestazione di volontà in tal senso. Tale manifestazione può essere espressa, per esempio mediante una dichiarazione resa in atto pubblico alla presenza di un Notaio, oppure tacita, attraverso un comportamento che implica la volontà di accettare il lascito ereditario. L'art. 476 c.c. prevede che “l'accettazione è tacita di eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede”.
Quali comportamenti implicano accettazione tacita di eredità?
I tribunali sono spesso chiamati ad accertare l'avvenuta accettazione (tacita) di eredità soprattutto nel caso in cui il de cuius abbia lasciato delle passività per le quali i creditori intendono rivalersi sull'erede del medesimo. E' di particolare importanza distinguere gli atti/comportamenti che determinano l'accettazione tacita di eredità da quelli che, invece, non configurano accettazione. In particolare, secondo la giurisprudenza si ha accettazione tacita di eredita ogni volta in cui vengono esperite azioni volte al reclamo o alla tutela dei beni ereditari, oppure nel caso di incasso dell'assegno intestato al de cuius, o ancora quando si ha una voltura catastale da parte del chiamato. Diversamente, non implicano accettazione tacita di eredità i seguenti atti: il pagamento delle spese funerarie del defunto, la presentazione della denuncia di successione con il relativo pagamento delle imposte di successione, attività conservative sui beni ereditarie.
Il pagamento di un debito ereditario implica accettazione tacita di eredità?
Dipende. Il pagamento di un debito ereditario non è detto che comporti accettazione tacita di eredità. E' necessario, tuttavia, affinché non vi sia accettazione che l'estinzione del debito avvenga con fondi propri del chiamato, senza intaccare il patrimonio ereditario. Di recente anche la Cassazione ha avvallato tale impostazione: nello specifico il chiamato all'eredità aveva pagato un solo verbale di accertamento dei numerosi emessi per violazione di norme del codice della strada nei confronti del defunto, e su tale presupposto il Comune di Roma riteneva vi fosse accettazione tacita di eredità in capo al chiamato. Tuttavia la Corte ha rigettato il ricorso presentato alla pubblica amministrazione stabilendo che: “Per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa enon disgiuntiva per l'accettazione tacita." (Cass. Civ. 30 settembre 2020, n. 20878).
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