Pubblicazione legale:
Il piano del consumatore come introdotto dalla L. 3/2012
Il piano del consumatore, l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio, rappresentano gli strumenti introdotti nel nostro ordinamento giuridico dalla L. 3/2012 (c.d. “legge salva suicidi”) al fine di porre rimedio alla situazione da sovraindebitamento che colpisce moltissimi soggetti soprattutto dopo le crisi finanziarie degli ultimi anni. In questo breve articolo analizzeremo i requisiti per poter presentare un piano del consumatore e gli effetti che tale piano può produrre in caso di accoglimento dello stesso.
Cosa s'intende per sovrandibitamento?
Per sovraindebitamento si definisce la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6, comme 2, lett. a), L. 3/2012). Chi è il consumatore? Per consumatore, invece, si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
Quali sono i presupposti di ammissibilità?
L'art. 6, comma 2, L. 3/2012 prevede espressamente diverse condizioni di ammissibilità del piano, che se non rispettate, comportano l'inammissibilità dello stesso. In particolare non sarà ammissibile la proposta se il debitore-consumatore: è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012; ha già fatto ricorso ai procedimenti da sovraindebitamento nei precedenti cinque anni; ha subito per cause allo stesso imputabili la risoluzione, l'annullamento o la revoca del piano, non ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica patrimoniale; ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; ha determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. Si ricorda che la proposta di piano sarà, inoltre, ritenuta inammissibile qualora non garantisca il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., ovvero, i crediti alimentari, sussidi dovuti per maternità o malattia, ecc.
Che contenuto deve avere il piano del consumatore?
Il piano del consumatore, ai sensi dell'art. 8 della L. 3/2012, deve tendere alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti presenti e/o futuri. In particolare, in caso di incapienza del debitore, il piano può contenere l'impegno di terzi al conferimento, anche a garanzia, dei beni necessari alla realizzazione del piano. Il piano, inoltre, può prevedere in caso di liquidazione di beni del debitore l'affidamento ad un gestore che ne curi la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Il novellato art. 8 L. 3/2012 la proposta di piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, tfr o pensione e delle operazioni di prestito su pegno. Lo stesso piano può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del capitale ed interessi scaduti a tale data.
In cosa consiste la relazione particolareggiata?
La relazione particolareggiare viene redatta dal gestore della crisi e allegata alla proposta di piano. Tale documento deve contenere le indicazioni delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumete le obbligazioni che hanno poi determinato la situazione di sovraindebitamento. Inoltre, devono essere esplicate le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, la valutazione circa la completezza della documentazione depositata dal debitore e l'indicazione dei costi della procedura. Inoltre deve essere verificato a cura del gestore ed attestato nella relazione in parola se ai fini della concessione del finanziamento il soggetto finanziatore abbia tenuto in considerazione il merito creditizio del debitore valutato in base alle condizioni economico reddituali dello stesso. Si ricorda che il piano del consumatore, a differenza di quanto previsto per l'accordo, non è condizionato all'approvazione dei creditori, residuando in capo al Giudice delegato ogni valutazione in merito alla validità del piano predisposto, tenendo certamente conto di quanto attestato dal gestore nella relazione particolareggiata.
La meritevolezza del creditore
Elemento essenziale che deve sussistere affinché il piano venga accolto dal Giudice riguarda la meritevolezza e l'assenza del debitore nella genesi dello stato di sovraindebitamento. A tal proposito sarà indispensabile illustrare nella relazione particolareggiata in modo dettagliato le ragioni di fatto che hanno determinato lo stato di insolvenza. Se risulterà che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o se abbia contratto debiti in misura sproporzionata rispetto al patrimonio disponibile non sussisteranno gli elementi la meritevolezza dello stesso sarà dal Giudice esclusa.
La procedura
Il Giudice valutata l'assenza di atti in frode ai creditori, appurata la meritevolezza e l'assenza di colpa del debitore fissa con decreto l'udienza di omologazione del piano disponendo l'avviso ai creditori almeno trenta giorni prima di detta udienza. Si ricorda che la sospensione delle procedure esecutive individuali non è automatico con l'emissione del decreto di fissazione di udienza (come accade nell'accordo), ma serve apposita istanza in tal senso da parte del debitore.
Il decreto di omologa ed effetti del piano
Il Giudice, valutata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso a soddisfare i creditori impignorabili, omologa il piano e dispone le opportune formalità pubblicitarie. In caso contrario il Giudice dispone con decreto il rigetto. Dall'omologazione del piano nessuna esecuzione individuale potrà essere iniziata o continuata dai creditori con causa o titolo anteriori all'omologa sui beni oggetto del piano; per i creditori con causa o titolo posteriori all'omologazione al piano non sarà possibile aggredire beni ricompresi nel piano (c.d. beni scudati).
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