In cosa consiste l'accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato minore)?

Scritto da: Riccardo Ventura - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

In cosa consiste l'accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato minore)?

L'accordo di ristrutturazione rientra tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. n. 3/2012. E' una figura assimilabile al concordato preventivo previsto dalla Legge Fallimentare, ossia un accordo con tutti i creditori proposto dal debitore sovraindebitato che mira al soddisfacimento dei creditori ed alla ristrutturazione dei debiti mediante la cessione di cespiti o di crediti presenti e/o futuri. Nel caso di incapienza del creditore è, altresì, possibile prevedere il conferimento di finanza esterna da parte di terzi se necessario all'attuazione dell'accordo.

Chi può richiederlo?

La procedura di accordo di composizione della crisi può essere introdotta dai debitori non soggetti a fallimento ai sensi della Legge Fallimentare (come i piccoli imprenditori che non raggiungono i requisiti previsti dall’art. 1 della detta Legge, i professionisti, l'imprenditore agricolo) e le persone fisiche in genere (come consumatori o liberi professionisti). Per il consumatore, invece, è necessario proporre l'accordo se la natura dei debiti è mista, ovvero non comprensiva esclusivamente debiti derivanti da attività consumieristiche ma anche da attività imprenditoriali, societarie e professionali.

Quando la proposta è inammissibile?

La proposta di accordo deve anzitutto garantire il soddisfacimento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 645 c.p.c. La proposta di accordo di composizione della crisi sarà inammissibile se: i) il debitore abbia già fatto ricorso a tale procedura negli ultimi cinque anni; ii) se vi è stata una pronuncia di risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell'accordo per cause imputabili al debitore; iii) se la documentazione prodotta dal debitore non consente una compiuta ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del debitore; iv) se il debitore ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; v) se il sovraindebitamento risulta diretto a frodare le ragioni dei creditori.

Quali sono i benefici del debitore in caso di accoglimento?

Valutata la documentazione prodotta dal debitore, esaminata la relazione particolareggiata predisposta da un gestore della crisi accreditato il giudice fissa con decreto l'udienza per la manifestazione del consenso dei creditori necessitando, ai fini dell'omologa dell'accordo, del 60% dei crediti. L'accordo omologato ha efficacia nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di omologa: eventuali creditori successivi a tale decreto non potranno intraprendere procedure esecutive sui beni del debitore. La proposta in esame potrà contenere, tra l'altro, la falcidia di tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione (pegno, ipoteca, privilegio). Per questi ultimi sarà consentita la c.d. falcidia parziale solo qualora venga garantito che il pagamento proposto non risulti inferiore al realizzo mediante liquidazione tenuto conto del valore di mercato dei beni di proprietà del debitore. In altri termini, possono essere falcidiati creditori prelatizi se l'alternativa liquidatoria non sia in grado di offrire al creditore medesimo un maggior realizzo del proprio credito.



Pubblicato da:


Avvocato Riccardo Ventura a Crema
Riccardo Ventura

Avvocato a Crema e Treviglio