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In cosa consiste l'accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato minore)?

Scritto da: Riccardo Ventura - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

In cosa consiste l'accordo di ristrutturazione dei debiti (o concordato minore)?

L'accordo di ristrutturazione rientra tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. n. 3/2012. E' una figura assimilabile al concordato preventivo previsto dalla Legge Fallimentare, ossia un accordo con tutti i creditori proposto dal debitore sovraindebitato che mira al soddisfacimento dei creditori ed alla ristrutturazione dei debiti mediante la cessione di cespiti o di crediti presenti e/o futuri. Nel caso di incapienza del creditore è, altresì, possibile prevedere il conferimento di finanza esterna da parte di terzi se necessario all'attuazione dell'accordo.

Chi può richiederlo?

La procedura di accordo di composizione della crisi può essere introdotta dai debitori non soggetti a fallimento ai sensi della Legge Fallimentare (come i piccoli imprenditori che non raggiungono i requisiti previsti dall’art. 1 della detta Legge, i professionisti, l'imprenditore agricolo) e le persone fisiche in genere (come consumatori o liberi professionisti). Per il consumatore, invece, è necessario proporre l'accordo se la natura dei debiti è mista, ovvero non comprensiva esclusivamente debiti derivanti da attività consumieristiche ma anche da attività imprenditoriali, societarie e professionali.

Quando la proposta è inammissibile?

La proposta di accordo deve anzitutto garantire il soddisfacimento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 645 c.p.c. La proposta di accordo di composizione della crisi sarà inammissibile se: i) il debitore abbia già fatto ricorso a tale procedura negli ultimi cinque anni; ii) se vi è stata una pronuncia di risoluzione, revoca o cessazione degli effetti dell'accordo per cause imputabili al debitore; iii) se la documentazione prodotta dal debitore non consente una compiuta ricostruzione della situazione economico-patrimoniale del debitore; iv) se il debitore ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; v) se il sovraindebitamento risulta diretto a frodare le ragioni dei creditori.

Quali sono i benefici del debitore in caso di accoglimento?

Valutata la documentazione prodotta dal debitore, esaminata la relazione particolareggiata predisposta da un gestore della crisi accreditato il giudice fissa con decreto l'udienza per la manifestazione del consenso dei creditori necessitando, ai fini dell'omologa dell'accordo, del 60% dei crediti. L'accordo omologato ha efficacia nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità del decreto di omologa: eventuali creditori successivi a tale decreto non potranno intraprendere procedure esecutive sui beni del debitore. La proposta in esame potrà contenere, tra l'altro, la falcidia di tutti gli altri crediti, compresi quelli muniti di titolo di prelazione (pegno, ipoteca, privilegio). Per questi ultimi sarà consentita la c.d. falcidia parziale solo qualora venga garantito che il pagamento proposto non risulti inferiore al realizzo mediante liquidazione tenuto conto del valore di mercato dei beni di proprietà del debitore. In altri termini, possono essere falcidiati creditori prelatizi se l'alternativa liquidatoria non sia in grado di offrire al creditore medesimo un maggior realizzo del proprio credito.


Avv. Riccardo Ventura - Avvocato a Crema e Treviglio

Mi chiamo Riccardo Ventura, sono specializzato prevalentemente in diritto civile, commerciale e diritto successorio. Ogni pratica è svolta con la massima professionalità e serietà, dedicando il tempo necessario allo studio della controversia in modo da offrire al cliente un servizio completo e puntuale. Opero prevalentemente in provincia di Cremona, Lodi, Bergamo, Brescia e Milano. Sono iscritto alle liste del Gratuito Patrocinio.




Riccardo Ventura

Esperienza


Eredità e successioni

Nel corso degli anni mi sono specializzato nella materia successoria frequentando corsi di specializzazione nonché assistendo diverse clienti in tale ambito. In particolare, offro assistenza legale per impugnazioni di testamento, divisioni giudiziali, azioni di riduzione nonché attività di consulenza in generale.


Diritto commerciale e societario

Offro assistenza sia giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto commerciale (costituzioni di società di persone o di capitali, cessioni di azienda, trasferimenti di partecipazioni, operazioni straordinarie) nonché in tutte le fasi patologiche del rapporto societario (recesso, esclusione, ecc.) garantendo inoltre una consulenza trasversale con altri professionisti quali commercialisti e notai.


Gratuito patrocinio

Sono iscritto alle liste del gratuito patrocinio potendo pertanto offrire assistenza legale a soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti di volta in volta da Legislatore, in particolare per l'anno 2021 il limite di reddito è pari ad euro 11.746,68 e potrà, quindi, essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo, tenendo conto tutti i componenti del nucleo familiare. In caso di prima consulenza gratuita verranno analizzati i requisiti previsti dalla normativa attuale per l'ammissione al GP.


Altre categorie:

Pignoramento, Diritto civile, Diritto immobiliare, Recupero crediti, Diritto condominiale, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Il socio di s.r.l può essere anche dipendente?

Pubblicato su IUSTLAB

Con riferimento alla possibilità per un medesimo soggetto di rivestire contestualmente la qualifica di socio e quella di dipendente di una s.r.l. si fa presente che tale ipotesi è ammessa dalla giurisprudenza in materia. Per far sì che venga a configurarsi un effettivo rapporto di lavoro subordinato è necessario che tra il datore di lavoro ed il dipendente si instauri un vincolo di subordinazione in forza del quale al primo è attribuito il potere organizzativo e disciplinare caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative del secondo (Tribunale di Firenze 21 gennaio 2016). In conformità al citato principio deve escludersi la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato in tutti quei casi in cui la figura amministrativa della s.r.l. (ossia il datore di lavoro) coincida con quella del dipendente, per esempio nel caso di una società in cui l’amministratore unico sia anche socio e dipendente della medesima non venendo ad esistenza il vincolo di subordinazione. Diversamente, qualora il socio non rivesta cariche amministrative lo stesso può anche rivestire la qualifica di dipendente essendo sottoposto al potere direttivo dell’amministratore della società. Oltre a queste casistiche per così dire pacifiche è inoltre opportuno ricordare come vi siano alcuni precedenti giurisprudenziali in cui viene ammesso che il socio-dipendente sia anche membro del consiglio di amministrazione purché le attribuzioni amministrative del medesimo siano ben delimitate senza possibilità di interferire nella gestione di quel poter direttivo/disciplinare tipico del datore di lavoro. In altri termini, dovrà essere documentata in concreto la subordinazione del socio-dipendente-amministratore rispetto all’organo amministrativo che sarà per forza di cose collegiale e non unipersonale. Per tali ragioni sarebbe opportuno evitare che il socio-dipendente della s.r.l. rivesta anche la qualifica di amministratore (ipotizziamo membro del C.d.a.) in quanto potrebbe verificarsi un concreto pericolo di accertamento ispettivo da parte della preposta autorità, a meno che non vi siano delle specifiche deleghe limitative dei poteri in modo che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta da quella del singolo amministratore. E' inoltre utile esaminare anche le conseguenze di eventuali dimissioni del dipendente/recesso del socio. Infatti, durante la vita della società, un dipendente potrebbe rassegnare le proprie dimissioni oppure essere licenziato per vari motivi. In tali casi, senza la specifica previsione di clausole statutarie, si determinerebbe una situazione paradossale nella quale l’ex dipendente (licenziato o dimesso) abbia ancora la titolarità di una quota di partecipazione nella società e possa comunque accedere a tutte quelle informazioni sociali a cui ogni socio ha diritto ad accedervi, con potenziale danno alla segretezza di informazioni riservate e strategiche per l’attività sociale; oltre al fatto che avrebbe diritto alla quota di utili allo stesso spettanti. Per evitare tale complicata situazione sarebbe opportuno prevedere già nello statuto sociale delle clausole che rendano obbligatoria per il dipendente la dismissione della propria quota di partecipazione, in modo da coordinare sia gli aspetti legati al rapporto di lavoro sia quelli relativi al rapporto sociale. Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte d’Appello di Torino del 30 giugno 2021, nella quale è stata esaminata la validità di una clausola di “riscatto” della quota di partecipazione del socio-dipendente nel caso di interruzione del rapporto di lavoro. Tali clausole possono riguardare sia il socio-dipendente sia l’amministratore-dipendente e si possono suddividere in due macro categorie a seconda dell’effettiva causa che sta alla base dell’interruzione del rapporto di lavoro: il c.d. "good-leaver": per il dipendente, il licenziamento giustificato da motivi di carattere oggettivo o ingiustificato, le dimissioni per giusta causa, oltre alla risoluzione consensuale del rapporto, morte o invalidità permanente il cui avverarsi lascia immutato il diritto a conservare le partecipazioni sociali rivenienti dal loro esercizio in capo all'ex-dipendente (o amministratore); e il c.d. "bad-leaver" ("cattivo-partente"): es., con riferimento al dipendente, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, nonché le dimissioni volontarie il cui accadimento determina la decadenza dei diritti connessi alle partecipazioni sociali. Sarà opportuno prevedere nel testo dello statuto sociale clausole di questo tenore al fine di meglio disciplinare tuttei vari scenari verificabili durante la vita della società.

Sentenza giudiziaria

Revocato il fallimento a ditta individuale

Sentenza del 17 febbraio 2022 - Corte d'Appello di Milano

La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in quanto non rispettati i requisiti di cui all'art. 1 L.F. In particolare, trattandosi di ditta individuale, non soggetta all'obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie, la Corte ha ammesso come prova circa la carenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. le certificazioni uniche dell'ultimo triennio.

Titolo professionale

Corso aggiornamento sul Superbonus

Istituto di Conciliazione e alta formazione ICAF - 1/2023

Corso di aggiornamento in tema di bonus edilizi con particolare riferimento alle ultime novità legislative.

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