Sentenza giudiziaria:
Il termine di prescrizione dell’obbligazione nascente dal contratto di mutuo decorre dalla data di comunicazione al debitore della decadenza del beneficio del termine
La comunicazione della decadenza del beneficio del termine da parte dell’istituto di credito nei confronti del debitore/mutuatario determina il decorrere del termine decennale di prescrizione. Questo è il principio affermato dal Tribunale di Cremona (sentenza n. 348/2023) posto a fondamento della decisione di revocare il decreto ingiuntivo opposto da due debitori della società di cartolarizzazione. Pur essendo il mutuo un contratto di durata il cui debito può considerarsi scaduto solo dal termine previsto per l’ultima rata in caso di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. è da tale momento che decorre il termine prescrizionale come ribadito dal citato Tribunale: “Per tali ragioni complessive si deve dunque ritenere che, nel caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché il mutuante può pretendere il pagamento immediato dell’intera prestazione, venendo meno la precedente contrattazione relativa alla rateizzazione del debito, il termine di prescrizione debba essere fatto decorrere dal momento in cui il creditore comunica la decadenza dal beneficio del termine, ossia, nel caso di specie, dal 17 marzo 2020.”