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Risarcimento danni in caso di caduta su gradini scivolosi

Scritto da: Riccardo Ventura - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Risarcimento danni da caduta su gradini scivolosi?

Spesso una caduta a terra può comportare gravi lesioni fisiche, anche permanenti, per le quali è consigliabile attivarsi per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. In questi casi il soggetto titolare della cosa che ha causato il danno (o quello alla cui custodia-vigilanza è addetto) risponde dei danni provocati a terzi come disciplinato dall'art. 2051 c.c. relativo al danno da cose in custodia. Tale norma prevede espressamente che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per la dottrina maggioritaria il danno da cose in custodia rientra nella categoria delle c.d. responsabilità oggettive, ovvero in quelle ipotesi in cui il danneggiante sarà ritenuto responsabile in assenza della prova del caso fortuito, anche se il danno non deriva da dolo o colpa propria del custode. Il caso fortuito, infatti, esonera da responsabilità il custode in quanto interrompe il nesso di causalità intercorrente tra la cosa e l'evento dannoso. In mancanza della prova del caso fortuito il custode sarà comunque responsabile anche se ha operato con la diligenza richiesta.

Quando opera la responsabilità da cose in custodia?

Ai fini dell'operatività della norma in esame sarà necessario, oltre all'affidamento in custodia di una cosa ad un soggetto, anche che la cosa abbia svolto un ruolo dinamico nella causazione del sinistro e che il custode abbia un effettivo potere di controllo sulla cosa, non temporaneo ed occasionale. Con riferimento all'onere probatorio, l'art. 2051 c.c. stabilisce in capo al danneggiato la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo oltre all’esistenza del rapporto di custodia, Diversamente il custode dovrà provare l’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità sufficienti ad interrompere il nesso di causalità, ossia la prova del caso fortuito o della forza maggiore. 

Novità in tema di onere probatorio

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del giorno 11 febbraio 2021 n. 3589 ha precisato nuovamente i confini dell'onere probatorio richiesto al custode per andare esente da responsabilità. Il caso deciso riguarda una caduta di un soggetto durante un incontro di calcio sui gradoni dello stadio Olimpico resi scivolosi dalla presenza di una sostanza oleosa. In primo grado il giudice solleva l'ente gestore da ogni responsabilità in quanto lo sversamento della sostanza oleosa era attribuibile a terzi. In appello, invece, viene addebitata la responsabilità dall'ente gestore in quanto non è stata fornita la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dal custode, ha stabilito che nei casi dell'art. 2051 c.c. il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale tra il danno subito e il dinamismo della cosa, mentre grava sul custode la prova liberatoria del fortuito e va evidenziato come la condotta del terzo che abbia reso la cosa pericolosa rientra tra i casi di prova liberatoria, ossia integra il caso fortuito quando, data l’immediatezza del danno rispetto alla condotta del terzo, il custode non ha avuto la possibilità di intervenire ed impedire il pregiudizio; pertanto è necessario che il custode dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili.



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Riccardo Ventura

Avvocato a Crema e Treviglio