Sentenza giudiziaria:
La CTR di Torino ha riconosciuto le ragioni del contribuente in materia di trattamento fiscale della rivalsa dell'agente assicurativo. In tale ambito - alla data della pronuncia - non esistevano precedenti giurisprudenziali (eccezion fatta per quelli già ottenuti in favore del medesimo cliente) e nessuna disposizione erariale.