Pubblicazione legale:
GRATUITA’ DEL MUTO EX ART. 1815, 2 COMMA C.C. PER SFORAMENTO DEL TASSO
SOGLIA IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA.
ANCHE IL COSTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA ESPRESSO IN TAEG RILEVA AI
FINI DELLA DISCIPLINA ANTIUSURA.
Nella recente Sentenza n.
131/2021 del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Agrigento, recependo la più
recente giurisprudenza (Tribunale di Pescara Ord. 28.11.2014 Pres. Fortieri;
Tribunale di Pescara Ord. 01.12.2014 Pres. Maganella; Tribunale di Bari Ord.
19.10.2015 e Ord. 27.11.2015) ha stabilito che anche il costo (espresso in
TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l’esercizio del diritto
potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della
normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la
gratuità del finanziamento ai sensi dell’art. 1815, 2° comma, c.c.
Nello specifico il mutuatario
aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario nel 2009 ottenendo il
finanziamento della somma di euro 90.000,00 con un tasso fisso pari al 5,06%,
ed un tasso di mora pari al 6,63% annuo (entro i limiti del tasso soglia) e per
la durata di anni 30.
Il mutuo veniva estinto
anticipatamente nel 2010
La CTU ha riscontrato usura del
tasso contrattuale in caso di estinzione anticipata, in quanto lo stesso
sarebbe pari al 8,75% senza considerare il premio di assicurazione e pari al
16,264% considerando il premio di assicurazione, pertanto sforando il tasso
soglia del periodo pari al 6,63%.
La legge n. 108/96 all’art. 1 stabilisce:
“per la determinazione del tasso di
interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito”
Si tratta di una norma di
fondamentale importanza, poiché manifesta in modo chiaro l’intento della legge
di sanzionare ogni forma di onere a carico del cliente che sia connesso al
rapporto di finanziamento, pur se non abbia natura di interesse e costituisca
piuttosto una “commissione, remunerazione o spesa” collegata all’erogazione del
credito.
avv. Roberta Capone, Foro di Como
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